Agricoltura ed economia verde
13 Gennaio 2024
I regimi Iva applicabili dagli imprenditori agricoli, che svolgono l’attività apistica, sono 3. Nell’approfondimento se ne analizzano le fattispecie.
I regimi Iva applicabili dagli imprenditori agricoli, che svolgono l’attività apistica, sono i seguenti:
È bene premettere che l’adozione del regime speciale agricolo (regime naturale) prescinde dalla natura giuridica del soggetto che svolge l’attività, purché l’oggetto dell’attività consista nella cessione di prodotti agricoli (o ittici) compresi nella tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.
L’art. 34, c. 6 del Tuir prevede un particolare regime agevolato per i produttori agricoli che realizzano un limitato volume d’affari di importo non superiore a 7.000 euro.
Tale regime prevede l’esonero del versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili per i soli soggetti che hanno rispettato il predetto limite nel corso dell’anno solare precedente. I cessionari e i committenti che acquistano beni o servizi dagli agricoltori in regime di esonero devono assolvere agli obblighi di fatturazione emettendo autofattura nei termini di cui all’art. 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Gli agricoltori in regime di esonero non hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica in quanto il documento deve essere emesso sotto forma di autofattura, da parte dell’acquirente, ovviamente in forma elettronica.
Il regime cessa a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro, a condizione che non sia superato il limite di 1/3 delle cessioni di altri beni e servizi.
Non è necessario presentare alcuna dichiarazione anagrafica di variazione dati, ad eccezione del caso in cui si intenda affidare la tenuta della contabilità a terzi: nel qual caso la comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dall’impianto della contabilità, e pertanto, in linea generale, entro il 30.01.
Inquadramento legislativo e trattamento fiscale e contributivo dell’attività agricola “apistica”.
I produttori agricoli che applicano il regime speciale:
Il regime speciale non si applica per:
L’agricoltore può rinunciare al regime speciale Iva al fine di osservare le norme previste per i settori extra-agricoli. In questo contesto, l’Iva viene liquidata nei modi tradizionali (Iva delle vendite – Iva degli acquisti).