Agricoltura ed economia verde

13 Gennaio 2024

Disciplina Iva per l’apicoltore

I regimi Iva applicabili dagli imprenditori agricoli, che svolgono l’attività apistica, sono 3. Nell’approfondimento se ne analizzano le fattispecie.

Cosa affronteremo in questo articolo:

  1. Regime di esonero
  2. Regime speciale Iva
  3. Regime ordinario Iva

I regimi Iva applicabili dagli imprenditori agricoli, che svolgono l’attività apistica, sono i seguenti:

  • regime di esonero;
  • regime speciale Iva;
  • regime ordinario Iva.

È bene premettere che l’adozione del regime speciale agricolo (regime naturale) prescinde dalla natura giuridica del soggetto che svolge l’attività, purché l’oggetto dell’attività consista nella cessione di prodotti agricoli (o ittici) compresi nella tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.

Regime di esonero

L’art. 34, c. 6 del Tuir prevede un particolare regime agevolato per i produttori agricoli che realizzano un limitato volume d’affari di importo non superiore a 7.000 euro.
Tale regime prevede l’esonero del versamento dell’imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili per i soli soggetti che hanno rispettato il predetto limite nel corso dell’anno solare precedente. I cessionari e i committenti che acquistano beni o servizi dagli agricoltori in regime di esonero devono assolvere agli obblighi di fatturazione emettendo autofattura nei termini di cui all’art. 21 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
Gli agricoltori in regime di esonero non hanno l’obbligo di emettere la fattura elettronica in quanto il documento deve essere emesso sotto forma di autofattura, da parte dell’acquirente, ovviamente in forma elettronica.
Il regime cessa a partire dall’anno solare successivo a quello in cui è stato superato il limite di 7.000 euro, a condizione che non sia superato il limite di 1/3 delle cessioni di altri beni e servizi.
Non è necessario presentare alcuna dichiarazione anagrafica di variazione dati, ad eccezione del caso in cui si intenda affidare la tenuta della contabilità a terzi: nel qual caso la comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dall’impianto della contabilità, e pertanto, in linea generale, entro il 30.01.

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Inquadramento legislativo e trattamento fiscale e contributivo dell’attività agricola “apistica”.

Regime speciale Iva

I produttori agricoli che applicano il regime speciale:

  • per le vendite dei prodotti agricoli elencati nella Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. 633/1972, applicano le aliquote ordinarie previste per tali prodotti;
  • per la determinazione dell’imposta dovuta, sia in sede di liquidazione periodica, sia in sede di compilazione della dichiarazione annuale, detraggono un importo corrispondente alle percentuali di compensazioni previste per gli stessi prodotti.

Il regime speciale non si applica per:

  • le cessioni di prodotti agricoli indicati nella Parte I della Tabella se l’acquisto deriva da un atto non assoggettato ad Iva;
  • le cessioni di beni diversi da quelli indicati nella Parte I della Tabella A;
  • le cessioni di beni indicati nella Parte I della Tabella A qualora i prodotti acquisiti da terzi siano superiori a quelli di produzione propria ovvero di semplice commercializzazione;
  • le prestazioni di servizi. Il regime speciale Iva costituisce un regime di detrazione forfetaria dell’imposta, secondo cui il tributo da utilizzare in detrazione non corrisponde a quello effettivamente conteggiato sugli acquisti e sulle importazioni, ma mediante l’applicazione delle percentuali di compensazione stabilite con D.M. sull’ammontare delle cessioni di beni.

Regime ordinario Iva

L’agricoltore può rinunciare al regime speciale Iva al fine di osservare le norme previste per i settori extra-agricoli. In questo contesto, l’Iva viene liquidata nei modi tradizionali (Iva delle vendite – Iva degli acquisti).

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