Imposte dirette
19 Dicembre 2023
Le perdite pregresse maturate da una società di capitali che si trasforma in società di persone, come precisa l’Amministrazione Finanziaria, si rendono beneficiabili dalla sola società trasformata.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 16.05.2005, n. 60/E, mai ritrattata, ha dato risposta a un’istanza di interpello in ordine al corretto regime fiscale delle perdite nella trasformazione regressiva. L’Interprete ministeriale ha ammesso la trasposizione della perdita dalla società di capitali alla società di persone, non rinvenendovi, in virtù del mero paradigma di modifica statutaria sottesa alla trasformazione, alcuna compensazione intersoggettiva delle perdite. L’Agenzia delle Entrate ha però escluso l’imputazione delle perdite pregresse ai soci della società trasformata.
L’opinione ministeriale richiede un’indagine in ordine ai fondamenti causali del diverso regime fiscale delle perdite previsto per le società di capitali e per le società di persone. La diversa disciplina fiscale delle perdite tra i 2 diversi assetti societari appare derivare dal differente regime di responsabilità patrimoniale delle obbligazioni sociali nei 2 modelli societari.
Nelle società di capitali appare giuridicamente coerente raccordare la perdita all’ente, in quanto l’obbligazione sociale trova tutela nella sola dote patrimoniale di quest’ultimo, mentre nelle società di persone, il coinvolgimento solidale e illimitato dei patrimoni personali dei soci nella garanzia delle obbligazioni sociali giustifica l’imputazione ai medesimi delle perdite conseguite dalla partecipata. Se si condivide siffatto “ancoraggio” del meccanismo d’imputazione delle perdite a considerazioni di derivazione, sembra corretto ritenere che, nel caso di trasformazione di una società di capitali con perdite pregresse in società di persone, il regime fiscale delle medesime non possa essere deciso senza la considerazione della portata dell’ultimo comma dell’art. 2500-sexies c.c., che imputa ai soci, che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, oneri di garanzia onnicomprensiva anche per le obbligazioni sociali contratte prima della trasformazione.
L’art. 2500-sexies precisa che l’assunzione della responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali si riferisce, analogamente a quanto disposto dall’art. 2269 c.c. in caso di ingresso di nuovi soci in società di persone, anche a quelle sorte anteriormente alla trasformazione, risolvendo, nel senso largamente prevalente, una questione già discussa nel vigore della disciplina che ha preceduto la riforma Vietti.
La soluzione indicata dall’Amministrazione Finanziaria non appare coordinata e anzi appare smentita dal regime fiscale dell’imputazione delle perdite ai soci delle S.a.s. come previsto dall’art. 8, c. 2 del Tuir: “Per le perdite delle società in accomandita semplice che eccedono l’ammontare del capitale sociale la presente disposizione (l’imputazione delle perdite per trasparenza) si applica nei soli confronti dei soci accomandati”.
Tale dualità di previsione in ordine alla rilevanza fiscale delle perdite nei confronti dei soci accomandatari e accomandanti non può che derivare dal diverso regime civilistico della garanzia patrimoniale delle obbligazioni sociali per i soci. Mentre, infatti, i soci accomandanti sussidiano i diritti di credito dei terzi nel solo limite del capitale conferito (al pari dei soci delle società di capitali), i soci accomandatari supportano tali attese di credito anche con i propri patrimoni personali, in virtù del prescritto regime della responsabilità solidale e illimitata. Esaurita, quindi, la garanzia patrimoniale della società, i terzi possono rivolgere le pretese creditizie alla sola categoria dei soci accomandatari, ai quali soltanto il legislatore fiscale, proprio in coerenza con tale maggiore latitudine di responsabilità, riserva l’imputazione delle perdite per l’eccedenza della dote patrimoniale della società.
Se, quindi, l’imputazione fiscale delle perdite s’ispira alla configurazione legale della responsabilità patrimoniale dei soci (ed in tal senso è la chiara spia sintomatica che deriva dal citato art. 8, c. 2 Tuir), nel caso di trasformazione regressiva la garanzia personale dei soci si espande anche alle obbligazioni pregresse della partecipata, per cui appare poco meditato un regime di esclusione onnicomprensivo dell’imputazione delle perdite ai soci della società trasformata.
Il tema richiede una più ampia disamina dei principi di diritto investiti dal regime dell’imputazione delle perdite, per cui si rinvia allo specifico approfondimento pubblicato sulla rivista Ratio 1/2024.