Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
06 Settembre 2021
Il problema dei servizi sportivi non erogati a causa delle restrizioni e chiusure imposte dalla pandemia.
Il mese di settembre è alle porte e anche quest’anno palestre, piscine e altri impianti sportivi si preparano ad accogliere i fruitori dei servizi sportivi che nel corso dell’ultimo anno e mezzo, per via della pandemia da Covid-19, non hanno potuto svolgere in via continuativa l’attività sportiva, e si può porre il problema di come consentire la fruizione di quei servizi non erogati per via delle disposizioni d’emergenza che hanno decretato la sospensione delle attività sportive.
Il nuovo voucher per i servizi sportivi non usufruiti a causa delle sospensioni delle attività sportive connesse alla pandemia da Covid-19 è disciplinato dall’art. 36-ter, D.L. 41/2021 (c.d. Decreto Sostegni), convertito in L. 69/2021 che testualmente recita: “4. La sospensione delle attività sportive determinata dalle disposizioni emergenziali connesse all’epidemia di COVID-19 si qualifica come sopravvenuta impossibilità della prestazione in relazione ai contratti di abbonamento per l’accesso ai servizi offerti da palestre, piscine e impianti sportivi di ogni tipo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1463 C.C. I soggetti che offrono servizi sportivi possono riconoscere agli acquirenti dei servizi sportivi stessi, alternativamente al rimborso o allo svolgimento delle attività con modalità a distanza quando realizzabili, un voucher di valore pari al credito vantato utilizzabile entro 6 mesi dalla fine dello stato di emergenza nazionale”.
Si evidenzia, pertanto, che la sospensione delle attività sportive è qualificata come sopravvenuta impossibilità ad adempiere alla prestazione da parte del gestore degli impianti sportivi, quindi una situazione di impossibilità totale per causa non imputabile alle parti. Le prestazioni interessate sono quelle che riguardano abbonamenti per l’accesso alle piscine, palestre e impianti sportivi per la fruizione dei servizi offerti dai sodalizi sportivi.
I gestori degli impianti sportivi, quindi possono scegliere una forma alternativa al rimborso di quanto non usufruito:
Si ritiene che l’inciso “pari al credito vantato” vada letto come l’importo effettivamente pagato per l’abbonamento non usufruito in tutto o in parte.
A diverse conclusioni si potrebbe arrivare per le somme corrisposte dagli associati, cioè coloro che sono vincolati da un contratto associativo con il sodalizio sportivo, la cui norma di riferimento per la restituzione delle somme è l’art. 24 C.C.
Questa disposizione esclude la ripetibilità (cioè la restituzione) dei contributi versati dall’associato che ha cessato di appartenere all’ente sportivo; sicuramente non si restituisce l’importo versato come quota associativa, ovvero la quota versata ogni anno per conservare la qualifica di associato e di godere dei relativi diritti. Altre somme che potrebbero essere irripetibili sono quelle erogate per godere dei servizi associativi, comprendenti lo svolgimento dell’attività sportiva, in ossequio alle finalità statutarie dell’ente.