Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
17 Dicembre 2024
Dopo le indicazioni generali della circolare 88/2023, il messaggio Inps n. 4189/2024 torna sulla gestione contributiva dei compensi sportivi, con specifico riferimento a quelli percepiti dai direttori di gara di cui al c. 6-bis e 6-ter dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2021.
Chi sono i direttori di gara – Come testualmente definiti dal c. 6-bis dell’art. 25 del D.Lgs. 36/2021, si qualificano come “tecnici” preposti a garantire il regolare svolgimento di manifestazioni e competizioni sportive riconosciute dalla Federazioni (in cui sono impegnati atleti sportivi qualificati come lavoratori piuttosto che come volontari), sia riguardo al rispetto delle regole, sia riguardo alla rilevazione di tempi e distanze.
Gestione della prestazione dei direttori di gara – Indipendentemente dalla qualifica tecnica dei regolamenti della disciplina sportiva di competenza, la prestazione del direttore di gara nel settore dilettantistico si può identificare in quella liberalmente e gratuitamente resa dal volontario ex art. 29 D.Lgs. 36/2021, piuttosto che come vera e propria prestazione lavorativa, inquadrabile in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il rapporto di collaborazione sportiva del direttore di gara è disciplinato dall’art. 25, c. 6 D.Lgs. 36/2021:
1. conferimento dell’incarico da parte della Federazione sportiva nazionale o della Disciplina sportiva associata o dell’Ente di promozione sportiva competente, anche paralimpici, ai sensi dei rispettivi regolamenti;