Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
17 Novembre 2023
Con l’obiettivo di valorizzare la disciplina sportiva come strumento di educazione e di sviluppo sociale, l’apprendistato assume la strategica funzione di facilitare l’accesso dei giovani atleti alla professione.
L’art. 30 D.Lgs. 36/2021 concretizza la volontà del legislatore di dare risalto al valore educativo, sociale e culturale della formazione; dal 1.07.2023, l’apprendistato sportivo trova una propria “individualità”, qualificandosi come strumento idoneo a garantire ai giovani atleti “una crescita non solo sportiva, ma anche culturale e educativa, nonché una preparazione professionale che favorisca l’accesso all’attività lavorativa anche alla fine della carriera sportiva”.
L’apprendistato diviene strumentale per esaltare la funzione sociale e educativa dello sport, interessandosi della valorizzazione dei giovanissimi atleti che potranno, sin dai 14 anni, in rafforzamento all’ordinaria disciplina in cui l’età minima è di 15 anni, intraprendere un percorso formativo che permetta loro di conciliare passione, talento e lavoro, anche assolvendone l’obbligo di istruzione; uno strumento che, come indicato nella relazione illustrativa al D.Lgs. 5.10.2022, n. 163, intende facilitare l’accesso alle professioni di lavoro sportivo, adattando le caratteristiche dell’apprendistato alle specificità dello sport in cui, come è noto, le età di inizio e di cessazione differiscono rispetto a quelle del lavoro “comune”.
Analogamente alla generale disciplina sul lavoro subordinato, il rapporto di apprendistato sportivo, pur ispirandosi all’ordinaria disciplina ex artt. 41-47 D.Lgs. 81/2015, si qualifica nei canoni di una peculiare “specialità” definita dall’art. 30 D.Lgs. 36/2021.
È interessante notare che, sebbene l’art. 25 sancisca che, dal 1.07.2023, un lavoratore sportivo viene riconosciuto come tale indipendentemente dal settore di appartenenza, la disciplina dell’apprendistato sportivo rimane ancora parzialmente legata a quella differenziazione tra dilettanti e professionisti; se infatti i contratti di apprendistato di primo e terzo livello si intendono stipulabili con tutti i giovani atleti, quello di secondo livello (professionalizzante), per espressa previsione dell’art. 1 c. 154 L. 234/2021, rimane invece accessibile alle sole società sportive del settore professionistico.
Ai sensi dell’art. 30, c. 1-bis D.Lgs. 36/2021 il limite minimo di età è fissato a 14 anni (in luogo degli ordinari 15), fermo restando quello massimo dei 25 anni.
Ai sensi dell’art. 30, c. 7-bis D.Lgs. 36/2021, dal 1.07.2023 il limite minimo e massimo di età sono rispettivamente fissati a 15 anni e 23 anni, diversamente da quanto ordinariamente previsto dal primo periodo dell’art. 44, c. 1 D.Lgs. 81/2015 in cui l’età minima è 18 anni e la massima è di 29 anni. Si ricorda che per i rapporti di apprendistato sportivo professionalizzante stipulati dal 1.01.2022 al 30.06.2023, l’art. 1, c. 154 L. 234/2021 fissa il limite minimo e massimo d’età rispettivamente a 18 e 23 anni.
Il limite minimo e massimo di età sono quelli fissati dall’art. 45, c. 1 D.Lgs. 81/2015, ovvero tra i 18 e i 29 anni.
Stante che nulla è diversamente disciplinato dall’art. 30 D.Lgs. 36/2021, la durata dell’apprendistato è determinata in considerazione della qualifica o del diploma da conseguire. Non può in ogni caso essere inferiore a 6 mesi e superiore a 3 anni o a 4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale, come previsto dall’art. 43, c. 2 D.Lgs. 81/2015.
In assenza di specifiche deroghe previste dagli artt. 30, c. 7-bis D.Lgs. 36/2021 e 1, c. 154 L. 234/2021, all’apprendistato professionalizzante nel settore professionistico si intendono applicabili le disposizioni ex art. 44, c. 2 D.Lgs. 81/2015. Quindi la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle relative competenze tecnico-professionali e specialistiche sono stabilite dagli appositi accordi interconfederali e i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in ragione del tipo di qualificazione professionale ai fini contrattuali da conseguire. In ogni caso il periodo formativo non potrà avere una durata inferiore a 6 mesi e superiore a 3 anni.
Stante la peculiare finalità formativa perseguita, come stabilito dagli artt. 45 e 46 D.Lgs. 81/2015, la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto alternativamente stabilito con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Ministro dell’Economia e delle Finanze.