Accertamento, riscossione e contenzioso
21 Novembre 2024
L’incertezza normativa alla base della disapplicazione d’ufficio delle sanzioni da parte del Giudice può essere determinata dalla presenza di pronunce giurisprudenziali contrastanti (Corte di giustizia tributaria di primo grado dell’Emilia Romagna, sentenza 18.07.2024, n. 691).
La vicenda affrontata dalla sentenza della C.G.T. Emilia Romagna n. 691/2024 riguarda l’accoglimento parziale di un appello presentato da una società a cui un Comune aveva notificato un avviso di accertamento riguardante la Tari. In particolare, è stato contestato alla società di non aver presentato la dichiarazione e, conseguentemente, di non aver versato la relativa imposta circa aree adibite a parcheggio dei clienti del centro commerciale.
Secondo la società, trattandosi di parcheggi sotterranei che vengono utilizzati gratuitamente e in modo indistinto da clienti del centro commerciale, non avrebbero dovuto essere assoggettati a imposta per mancanza del presupposto soggettivo, dal momento che il regolamento comunale fa riferimento ad aree scoperte, suscettibile di produrre rifiuti.
La Corte di Cassazione, sul punto, si è espressa numerose volte a sfavore del contribuente, chiarendo che tutte le aree adibite a parcheggi dei centri commerciali (siano esse coperte o scoperte), vanno sottoposte a tassazione, essendo suscettibili di produrre rifiuti solo per il fatto di essere frequentate da persone.