Diritto privato, commerciale e amministrativo
31 Agosto 2024
Se il Giudice accerta che non esiste un diritto di servitù, va ordinata la rimozione delle opere realizzate, tranne se il terzo dimostra che il proprietario del suolo non ha alcun interesse al ripristino dei luoghi.
Dal giudicato relativo all’accertamento dell’inesistenza di una servitù consegue anche l’obbligo di ripristino delle opere realizzate per l’esercizio di un diritto non esistente, tranne se il terzo dimostra che il proprietario non abbia interesse alla rimozione delle opere medesime.
Questo principio sembra facile da comprendere, ma sottende una ovvia domanda: perché un terzo, al quale non venga riconosciuto il diritto di servitù, può dimostrare che il proprietario non abbia interesse alla rimozione delle opere?
Caso: il Tribunale rigettò la domanda con la quale Pi.En. aveva chiesto di dichiararsi acquistata per usucapione una servitù di condotta fognaria a carico dell’Hotel M e, del pari, la domanda riconvenzionale, con la quale era stata chiesta la condanna dell’attore ad asportare la conduttura in parola.