Diritto del lavoro e legislazione sociale
14 Maggio 2024
In caso di richieste di prestazioni e in presenza dei requisiti, si dovrà pagare la relativa misura all’assicurato in attesa di rinnovo del permesso di soggiorno.
In maniera specifica, il messaggio Inps n. 1589/2024 è conseguente a richieste di chiarimento pervenute allo stesso Istituto da parte delle strutture territoriali, concernenti il riconoscimento delle prestazioni economiche a sostegno del reddito, di varia natura, nel caso di cittadino di Paese terzo, non comunitario, che è ancora in attesa del relativo rinnovo del titolo di soggiorno, pur avendolo ritualmente richiesto.
A tal riguardo, anche con il relativo parere dell’Avvocatura, viene precisato quanto segue.
Il dato normativo, rappresentato dall’art. 9-bis del Testo Unico Immigrazione, prevede espressamente che “In attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di 60 giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino a eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno … omissis”.