Agricoltura ed economia verde
11 Maggio 2024
Gli imprenditori agricoli e le società agricole sono tenuti a pagare il diritto annuale a favore della Camera di commercio competente territorialmente.
Il diritto annuale è un tributo che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese devono versare ogni anno a favore della Camera di commercio competente territorialmente (art. 18 L. 580/1993). L’entità del diritto annuale è stabilita annualmente con decreto interministeriale.
Anche chi opera in agricoltura ne è soggetto al pagamento.
Va ricordato che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con nota 20.12.2023, n. 383421, ha determinato, per l’anno 2024, le misure del diritto annuale per i soggetti che, dal 1.01.2024, chiedono l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle Imprese o aprono nuove unità locali o sedi secondarie, nonché per i nuovi soggetti REA.
Gli importi sono stati confermati e risultano, pertanto, identici rispetto a quelli stabiliti a partire dall’anno 2017 (pari alla misura prevista nel 2014, ridotta del 50% e, successivamente, incrementata del 20% ai sensi del D.M. Imprese 23.02.2023).
Il diritto annuale deve essere versato al momento della presentazione della domanda di iscrizione, con addebito automatico nel caso di pratica telematica. In alternativa, sarà possibile effettuare il versamento del diritto di prima iscrizione nei 30 giorni successivi, utilizzando il modello F24.
Per le imprese e le unità locali già esistenti al 1.01.2024, il diritto annuale dovrà essere versato con la scadenza del primo acconto delle imposte sui redditi.
Per le società semplici agricole l’importo è fissato in 50 euro per la sede e in 10 euro per ciascuna unità locale, naturalmente maggiorato del 20% come precedentemente scritto. Devono essere considerate “agricole” le società semplici iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese relative alle “imprese agricole/imprenditori agricoli”, anche qualora non fosse esplicitamente contenuta nella denominazione l’indicazione di “società agricola”.
Per le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione speciale coltivatori diretti e imprenditori agricoli l’importo è fissato in 44 euro per la sede e in 8,80 euro per ciascuna unità locale, anche in questo caso maggiorato del 20% come precedentemente scritto.