Diritto del lavoro e legislazione sociale
19 Dicembre 2023
Facendo seguito al webinar del 23.11.2023 in materia di smart working, si evidenzia che con la conversione del D.L. 145/2023, è stata prevista una nuova proroga in materia di diritto al lavoro agile in favore di alcune categorie di lavoratori.
Con la conversione del D.L. 145/2023 nella L. 191/2023 diviene ufficiale la proroga dal 31.12.2023 al 31.03.2024 del diritto di accesso allo smart working per i genitori con figli minori di 14 anni e per i lavoratori fragili nel settore privato. Più in particolare, tale diritto si rivolge a:
La proroga in questione, dunque, fa sì che, per altri 3 mesi rispetto al precedente termine del 31.12, le aziende possano attivare lo smart working, nei confronti di tali soggetti, in assenza di accordo individuale e con il solo obbligo di comunicazione telematica entro 5 giorni dall’inizio della prestazione agile, con l’utilizzo del modello semplificato in cui indicare, oltre ai dati del datore, del lavoratore e del rapporto, la categoria del lavoratore per cui non vige obbligo di accordo.
Manuale dedicato all'analisi delle tipologie di contratti di lavoro.
Premesso quanto sopra, il medesimo diritto continua a essere riconosciuto soltanto fino al 31.12.2023 per i lavoratori c.d. “super” fragili (ai sensi del D.M. 4.02.2022 che ha individuato le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità), nel settore pubblico e privato: tali soggetti svolgono di norma la prestazione in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi, senza decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ovviamente inteso che le suddette condizioni debbano essere attestate con idonea certificazione medica.
Parlando di diritto allo smart working, non si può che ribadire, inoltre, la netta distinzione rispetto al concetto di priorità al lavoro agile (come introdotta dal D.Lgs. 105/2022 e in vigore dal 13.08.2022) per la quale, in primis,non è prevista alcuna esenzione dalla definizione dell’accordo individuale tra le parti.
Il decreto in questione, più in particolare, ha previsto in maniera strutturale che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste presentate da lavoratrici e lavoratori appartenenti a una delle seguenti categorie:
La norma, inoltre, prevede che la lavoratrice o il lavoratore richiedente il lavoro agile non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro: qualunque misura adottata in violazione sarà, infatti, considerata ritorsiva o discriminatoria e, pertanto, nulla.
A ciò si aggiunge che il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo alla fruizione del lavoro agile, ove rilevati nei 2 anni antecedenti alla richiesta della certificazione della parità di genere o di analoghe certificazioni previste dalle Regioni e dalle Province autonome nei rispettivi ordinamenti, impediscono al datore di lavoro il conseguimento delle stesse certificazioni.
Per concludere, un consiglio da parte di chi scrive.
Sebbene, come detto, non sia richiesto per coloro che ne hanno diritto, è preferibile sempre redigere un accordo individuale poiché, a oggi, quest’ultimo risulta essere la sola fonte regolatoria delle modalità di svolgimento dello smart working, specie con riferimento ai seguenti aspetti: