Accertamento, riscossione e contenzioso
27 Settembre 2024
La Cassazione convalida il diniego opposto alla consegna dell’atto autorizzatorio all’accesso domiciliare in virtù della sua inclusione nel fascicolo segretato ex art. 329 c.p.p., non assumendolo a vizio di nullità dell’atto impositivo.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 17.09.2024, n. 24995, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso con il quale il contribuente invocava la violazione e la falsa applicazione dell’art. 52 D.P.R. 633/1972, per aver il giudice dell’appello ritenuto legittimo il diniego opposto dalla Guardia di Finanza alla richiesta di consegna dell’atto con cui era stato autorizzato l’accesso domiciliare, recante la motivazione in ordine al presupposto dei gravi indizi di violazione del decreto Iva, a motivo del fatto che l’atto in questione costituiva fascicolo segretato ex art. 329 c.p.p.
Allo scopo di impostare con corretto diritto l’esame della questione occorre preliminarmente, sia pure in sintesi, rappresentare una breve ricostruzione della disciplina applicabile alla fattispecie.
In linea generale, in tema di accessi, ispezioni e verifiche per l’accertamento dell’Iva e delle imposte dirette, l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, prescritta in materia di Iva dal citato art. 52 D.P.R. 633/1972 e richiamata per le imposte dirette dall’art. 33 D.P.R. 633/1973, legittima solo lo specifico accesso autorizzato.