Imposte dirette

03 Giugno 2024

Diritti reali di godimento: il MEF chiarisce la decorrenza

La legge di Bilancio 2024 ha introdotto alcune modifiche nella qualificazione dei redditi ai fini delle imposte dirette.

L’art. 1, c. 92 della legge di Bilancio 2024 ha introdotto alcune modifiche nella qualificazione dei redditi ai fini delle imposte dirette. In particolare, la normativa è intervenuta sulla qualificazione degli atti a titolo oneroso che comportano la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento, facendoli rientrare tra i redditi diversi.

Può essere utile ricordare che, in base alla previgente normativa ai fini Irpef erano classificabili tra i “redditi diversi” (se non costituenti redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente) quelli derivanti dalla concessione in usufrutto e dalla sublocazione di beni immobili, dall’affitto, locazione, noleggio o concessione in uso di veicoli, macchine e altri beni mobili, dall’affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende. In particolare, la cessione dei diritti reali di godimento di beni immobili poste in essere da soggetti non imprenditori poteva essere classificata:

  • nell’art. 67, c. 1, lett. b) del Tuir, se relativa a diritti reali di godimento diversi dall’usufrutto (es. i diritti di superficie, d’uso e l’enfiteusi);
  • nell’art. 67, c. 1, lett. h) del Tuir, se relativa al diritto di usufrutto.

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