Imposte dirette
20 Dicembre 2019
Le somme percepite in base all’attività autonoma esercitata devono essere assoggettate ad aliquota del 15% (o 5%) ma ridotte del 25% (o 40%).
La risposta 12.12.2019, n. 517 ha fatto chiarezza sulla modalità di tassazione dei diritti d’autore percepiti da soggetti forfettari, peraltro già affrontato dalla circolare 10.04.2019, n. 9. I proventi da diritti d’autore concorrono alla verifica della soglia dei 65.000 euro di compensi, se correlati all’attività di lavoro autonomo svolta nel regime forfettario, ossia se, dall’esame degli specifici fatti e circostanze, i proventi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo. I proventi da diritti d’autore non concorrono invece alla verifica della soglia dei 65.000 se non correlati all’attività di lavoro autonomo
Quindi, come assoggettare a tassazione tali proventi nell’ambito del regime forfettario? Sempre la circolare 9/E aveva disposto che rimanessero ferme le modalità di tassazione previste dal comma 8 dell’art.54. Mancando ulteriori chiarimenti, sono rimasti dubbi sul quadro del dichiarativo da utilizzare per tassarli: nel quadro RL, dato che la determinazione del reddito segue le regole ordinarie e quindi da assoggettare a IRPEF, applicando la ritenuta del 20%; oppure nel quadro LM, ma con la determinazione della base imponibile secondo le regole ordinarie dell’art.54.
La risposta 517 ha chiarito parzialmente questo dubbio: è soltanto la determinazione dell’imponibile da assoggettare a tassazione a seguire le regole dell’art.54 che, si ricorda, consistono nella riduzione del 25% (del 40% se sono percepiti da soggetti di età inferiore a 35 anni); la somma così ridotta andrà sommata agli altri compensi percepiti nel quadro LM, ai fini poi di applicare l’imposta sostitutiva tipica del regime forfettario del 15% (o 5 % se neo-attività). Su tali proventi non dovrà essere effettuata alcuna ritenuta, essendo corrisposti a professionisti che si avvalgono del regime forfettario, ai sensi del c. 67, art.1, L.190/2014.
Esempio – Se il diritto d’autore percepito dal professionista (sopra i 35 anni) fosse di 1.000 euro, si dovrebbe anzitutto abbattere del 25% e sarebbero sottoposti a tassazione 750 euro. Tale importo si sommerebbe a tutti gli altri compensi percepiti nell’anno, per scontare l’aliquota del 15% sul reddito imponibile determinato col coefficiente tipico dell’ATECO del soggetto. Quindi se i compensi dell’attività di lavoro autonomo fossero 30.000 euro, si sommerebbero i 750 e ai 30.750 si applicherebbe il coefficiente (per ipotesi, il 78%) per determinare il reddito imponibile, pari quindi a 23.985 euro su cui si applicherebbe l’imposta sostitutiva forfettaria del 15%, ossia circa 3.598 euro (per semplicità, in assenza di contributi previdenziali deducibili).
Per ottenere tale tassazione il professionista deve rilasciare una dichiarazione sotto la propria responsabilità che i compensi percepiti per diritti d’autore sono correlati all’attività autonoma esercitata in regime forfettario.
Ma cosa succede in caso contrario, se i diritti percepiti non sono correlati all’attività? Appurato che non concorrono alla soglia dei 65.000 euro (in quanto espressamente chiarito dalla circ.9/E), si ritiene che debbano scontare tassazione ordinaria, quindi l’abbattimento del 25% (o 40%), ma rientrando nel quadro RL e vedendosi applicare la ritenuta del 20%, in quanto non correlati all’attività esercitata nel regime forfettario.