Enti locali
11 Aprile 2024
La Cassazione ribadisce la distinzione tra regimi previdenziali per dipendenti pubblici e privati, negando l’accesso all’assegno di invalidità all'ex dipendente di un Ente locale.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 2.04.2024, n. 8634, ha chiarito un importante aspetto riguardante i diritti previdenziali dei dipendenti degli enti locali. La sentenza ha evidenziato che, nonostante i cambiamenti organizzativi avvenuti nel sistema previdenziale italiano, i regimi peculiari applicati a queste categorie di lavoratori rimangono invariati.
Il caso in esame – La controversia ha visto protagonista l’ex dipendente di un Ente locale, la cui storia previdenziale è stata caratterizzata da un articolato percorso attraverso diversi enti di previdenza. Inizialmente iscritto alla Cassa di Previdenza dei Dipendenti degli Enti Locali (Cpdel), il lavoratore ha visto la propria posizione transitare, a seguito di successive riforme, prima all’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica (Inpdap) e, infine, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps).
Il dipendente aveva richiesto il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, un beneficio normalmente accessibile ai lavoratori in determinate condizioni di salute. Tuttavia, l’Inps ha contestato tale richiesta, sostenendo che la soppressione dell’Inpdap e il passaggio delle funzioni all’Inps non hanno eliminato la distinzione tra il regime assicurativo dei dipendenti pubblici e quello dei lavoratori privati (AGO).