Ai sensi dell’art. 2109 c.c., del D.Lgs. 66/2003 e del D.Lgs. 213/2004 il lavoratore ha il diritto a godere delle ferie. Il lavoratore ha l’obbligo di godere di 4 settimane di ferie, di cui 2 settimane entro l’anno di maturazione (l’anno viene considerato da settembre ad agosto oppure da gennaio a dicembre, a seconda delle prassi in uso in azienda) e 2 settimane entro i 18 mesi successivi alla maturazione. Il lavoratore ha diritto al riposo che gli consente di recuperare le proprie energie psico-fisiche, al benessere personale e familiare e, quindi, non può rinunciare alle ferie ed è obbligato al godimento.
A titolo d’esempio, le ferie maturate nell’anno 2024, ipotizzando un periodo di godimento da gennaio a dicembre, devono essere godute per 2 settimane nell’anno 2024 e per le restanti 2 settimane entro il 30.06.2026.
Spesso nell’analisi con le Direzioni Aziendali dei prospetti ferie dei dipendenti sentiamo riferirci “figuriamoci se in 30 mesi (12 + 18) non si godano le 4 settimane di ferie maturate nell’anno”. Di contro ogni anno rileviamo situazioni di lavoratori con ferie arretrate di diversi anni addietro, continuamente riportate di anno in anno.
Ma si possono perdere le ferie arretrate? Di seguito, alcune considerazioni:
- non è possibile il pagamento delle ferie arretrate nel corso del rapporto di lavoro, ovviamente possibile nel caso di cessazione che sia per dimissioni o licenziamento o fine rapporto a termine; le ferie residue, quindi, non vengono perse dal lavoratore; è prevista un’eccezione nella possibilità di pagamento dei giorni di ferie eccedenti le 4 settimane (C.M. Lavoro 8/2005) previsti dal Ccnl;
- obbligo di pagamento dei contributi sull’importo delle ferie non godute, scaduto il termine dei 18 mesi, contributi che verranno poi conguagliati nei mesi di godimento effettivo di quelle giornate di ferie residue;
- quando si perdono le ferie arretrate? I dirigenti e gli impiegati apicali hanno un rapporto di lavoro differente dagli altri lavoratori, senza vincoli di orario di lavoro, con la possibilità di decidere le ferie in autonomia, senza ingerenze del datore di lavoro. Per questo motivo se non le godono, non hanno diritto all’indennità sostitutiva salvo che comprovino che il mancato godimento sia stato causato da necessità aziendali assolutamente eccezionali e obiettive, altrimenti “si perdono”. Il consiglio per le aziende è quello di comunicare ai lavoratori, per iscritto, dell’obbligo di fruire delle ferie. Diverse le sentenze della Cassazione “Dirigente Apicale” “perdita del diritto alle ferie”, sentenze nn. 4920/2016, 23697/2017 e 27971/2018. Ancora la sentenza della Corte di Giustizia UE 218/2022 del 18.01.2021, che ha sancito la perdita della retribuzione per ferie non godute per motivi del lavoratore pur in presenza di richiesta di godimento da parte del datore di lavoro;
- la misura delle 4 settimane di ferie è di legge, il Ccnl può variare tale misura ma non ridurla. Il Ccnl, che disciplina e regolamenta l’istituto delle ferie, deve essere sempre consultato;
- l’importo delle ferie arretrate deve essere calcolato al momento del godimento. Pertanto, pagare oggi ferie arretrate di anni addietro comporta un notevole maggior costo aziendale;
- la prescrizione delle ferie non godute è decennale. Rif. Cassazione 10.02.2020, n. 3021, essendo retribuzione “mista” sia retributiva che indennitaria.
Concludiamo evidenziando come fondamentale la programmazione aziendale annuale del “Piano Ferie” nel rispetto delle reciproche esigenze, riposo per lavoratore e gestione aziendale per l’imprenditore.