Amministrazione e bilancio

10 Maggio 2024

Dimissioni in sede protetta, revoca valida prima della loro efficacia

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la nota 8.05.2024, n. 862, è intervenuto a fornire alcuni interessanti chiarimenti sulla revoca delle dimissioni protette.

La Direzione Centrale coordinamento giuridico dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con nota 8.05.2024, n. 862, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle modalità e alle tempistiche per revocare le dimissioni rassegnate durante il periodo protetto e convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro (art. 55, c. 4 D.Lgs. 151/2001).

Come ricorda l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nelle ipotesi di dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni, il legislatore ha subordinato l’efficacia delle dimissioni alla convalida delle stesse da parte dell’Ispettorato territoriale del lavoro, al fine di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, al contrario, imposto dal datore di lavoro per ragioni riguardanti la situazione familiare dell’interessato e dell’acquisizione dello status genitoriale.

In proposito ricordiamo che le dimissioni c.d. “protette” comprendono quelle rassegnate dalla lavoratrice madre durante il periodo di gravidanza, ovvero dalla lavoratrice e dal lavoratore nei primi 3 anni di vita del bambino (nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento e, in caso di adozione internazionale, fino ai 3 anni dal momento della comunicazione della proposta di incontro con il minore).

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