Amministrazione e bilancio
08 Giugno 2024
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (nota 8.05.2024, n. 862) ha definito le modalità e le tempistiche relative all’esercizio della revoca delle dimissioni rassegnate durante il periodo protetto e convalidate dall’Ispettorato territoriale del lavoro, ai sensi dell’art. 55, c. 4 D.Lgs. 151/2001.
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, preliminarmente, ricorda che le dimissioni volontarie di genitori lavoratori con figli minori di 3 anni sono efficaci solo a seguito della convalida da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Tale procedura permette di verificare che l’atto sia genuino e frutto di una libera scelta del genitore e non, invece, frutto di una costrizione da parte del datore di lavoro. L’art. 55, c. 4 D.Lgs. 151/2001 prevede, infatti, che: “La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni di cui all’art. 54, c. 9, devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali competente per territorio. A detta convalida è sospensivamente condizionata l’efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro”.
L’INL precisa che le dimissioni sono un atto unilaterale di natura ricettizia che, nella fattispecie di cui all’art. 55, c. 4 D.Lgs. 151/2001, sono subordinate alla convalida dell’ITL competente per territorio.