Diritto del lavoro e legislazione sociale
07 Febbraio 2025
Dopo 15 giorni di assenza, il datore deve comunicarlo all’INL, che verifica entro 30 giorni. Il rapporto si considera risolto per volontà del lavoratore, salvo prova di cause di forza maggiore o illecito datoriale.
Le dimissioni rappresentano un atto unilaterale recettizio, attraverso il quale il lavoratore decide volontariamente di interrompere il rapporto di lavoro subordinato. Questa scelta può derivare da diversi fattori, come nuove opportunità professionali, esigenze personali o cambiamenti di vita. In questo caso, è necessario rispettare gli obblighi formali previsti, utilizzando il modulo telematico o procedendo tramite una sede protetta.
Con la L. 13.12.2024, n. 203 (Collegato lavoro), in vigore dal 12.01.2025, sono state introdotte novità significative per risolvere un problema diffuso che riguarda i lavoratori che si assentano senza dimettersi, al fine, il più delle volte, di essere licenziati e poter successivamente accedere alla NASpI.
L’art. 19 del Collegato lavoro introduce il comma 7-bis all’art. 26 D.Lgs. 151/2015, stabilendo che, in caso di assenza ingiustificata protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in assenza di tale previsione, superiore a 15 giorni di calendario, il datore di lavoro deve comunicarlo all’ITL.