Amministrazione del personale
04 Aprile 2024
Con ordinanza 14.03.2024, n. 6782 la Cassazione ha stabilito che, in caso di dimissioni con preavviso, il datore di lavoro non è tenuto a pagare l’indennità sostitutiva se rinuncia al periodo di preavviso.
“In tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle dimissioni del lavoratore, non fa sorgere il diritto di quest’ultimo al conseguimento dell’indennità sostitutiva, attesa la natura obbligatoria del preavviso”. È questa la sentenza definitiva della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, originata da un ricorso presentato da una società avverso la decisione della Corte d’Appello di Firenze.
Nel caso in esame la lavoratrice ricorre giudizialmente, a seguito delle dimissioni presentate, per farsi riconoscere il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso. La Corte d’Appello accoglieva la domanda basando la propria decisione sul presupposto che il datore di lavoro, sebbene avesse rinunciato alla prestazione della lavoratrice durante il periodo di preavviso, fosse obbligato al pagamento di un importo pari alla retribuzione che la lavoratrice avrebbe percepito nel caso in cui avesse prestato la propria attività per un periodo pari al preavviso stesso.
La Cassazione, nel ribaltare la pronuncia di merito, rileva che il preavviso “adempie alla funzione economica di attenuare per la parte che subisce il recesso le conseguenze pregiudizievoli della cessazione del contratto”.