Diritto del lavoro e legislazione sociale

31 Gennaio 2025

Dimissioni di fatto e comunicazione all'ispettorato, un bel rebus

Il problema è: che tipo di accertamento è chiamato a fare l’ispettorato territoriale sull'assenza ingiustificata del dipendente?

La L. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro”, all’art. 19 disciplina le cosiddette dimissioni di fatto o per fatti concludenti, coinvolgendo l’Ispettorato del Lavoro.

L’esigenza era quella di dare risposta alle “sparizioni” dei dipendenti che, il più delle volte per poi avere accesso alla NASpI, si assentavano senza più dare notizie e senza più essere rintracciabili; ciò dava inizio a procedimento disciplinare che portava in esito al licenziamento disciplinare, di per sé foriero di contributo da licenziamento per il datore e di NASpI per il lavoratore. Pratica indubbiamente censurabile, cui si è inteso dare soluzione con il coinvolgimento dell’Ispettorato del lavoro territorialmente competente, ma già qui nasce spontanea una domanda.

La comunicazione prevista dalla norma (con tanto di modello predisposto dall’Ispettorato Nazionale) andrà indirizzata all’ITL in cui ha sede l’azienda (o meglio, da individuare “in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro”, come dice la nota INL n. 579/2025), ma il lavoratore potrebbe avere residenza in territorio differente: come si procederà ad accertamenti?

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