Amministrazione e bilancio
10 Agosto 2024
In base al decreto Omnibus i soggetti che esercitano attività di impresa e che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio avranno più tempo per versare l’imposta sostitutiva dovuta per regolarizzare le rimanenze di magazzino.
Com’è noto l’art. 1, cc. 78-84 L. 30.12.2023, n. 213 (c.d. legge di Bilancio 2024) ha previsto, per i soggetti che esercitano attività d’impresa e non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (c.d. “OIC adopter”), la possibilità di adeguare le esistenze iniziali delle rimanenze e regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. La facoltà di riallineamento del magazzino:
Nello specifico l’adeguamento riguarda le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (ovvero i c.d. “beni merce”), le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (ex art. 85, c. 1, lett. a) e b) del Tuir). Viceversa, è esclusa la possibilità di adeguare le rimanenze finali relative:
L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:
In caso di eliminazione di esistenze iniziali (in sostanza trattasi del caso più ricorrente di beni non più presenti ceduti “in nero”), il riallineamento comporta il versamento di:
Viceversa, in caso di iscrizione di esistenze iniziali (in sostanza si tratta del caso di merci acquistate “in nero” e non ancora cedute), l’adeguamento si perfeziona con il pagamento della sola imposta sostitutiva pari al 18% del valore iscritto (in questo caso non è dovuta l’Iva).
Si ricorda che l’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, nonché dell’Irap.
Novità – In base a quanto previsto dal decreto Omnibus (approvato dal Consiglio dei ministri il 7.08.2024) intervenendo sull’art. 1, c. 82 L. 213/2023 (legge di Bilancio 2024), il versamento dell’imposta sostitutiva e dell’Iva sulla regolarizzazione potrà essere effettuato in 2 rate di pari importo (senza interessi), rispettivamente scadenti:
Inoltre, si dispone che, se in applicazione di quanto detto, il pagamento della prima rata dovesse cadere successivamente a quello previsto per il pagamento della seconda, quest’ultimo verrà differito anch’esso al 30.09.2024.
Per quanto riguarda le rilevazioni contabili, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 30.09.2023 scade entro la data del 29.09.2024, l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino potrà essere effettuato entro il 30.09.2024, nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo.