Amministrazione e bilancio

10 Agosto 2024

Differiti i termini di pagamento per regolarizzare il magazzino

In base al decreto Omnibus i soggetti che esercitano attività di impresa e che non adottano i principi contabili internazionali per la redazione del bilancio d’esercizio avranno più tempo per versare l’imposta sostitutiva dovuta per regolarizzare le rimanenze di magazzino.

Com’è noto l’art. 1, cc. 78-84 L. 30.12.2023, n. 213 (c.d. legge di Bilancio 2024) ha previsto, per i soggetti che esercitano attività d’impresa e non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio (c.d. “OIC adopter”), la possibilità di adeguare le esistenze iniziali delle rimanenze e regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva. La facoltà di riallineamento del magazzino:

  • riguarda il periodo d’imposta in corso alla data del 30.09.2023 (ovvero, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta 2023);
  • consente il riconoscimento (ai fini civilistici e fiscali) dei valori risultanti dal riallineamento del magazzino a decorrere dal periodo in corso alla data del 30.09.2023.

Nello specifico l’adeguamento riguarda le esistenze iniziali dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa (ovvero i c.d. “beni merce”), le materie prime e sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (ex art. 85, c. 1, lett. a) e b) del Tuir). Viceversa, è esclusa la possibilità di adeguare le rimanenze finali relative:

  • ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi in corso di esecuzione al termine dell’esercizio (ex art. 92, c. 6 del Tuir);
  • alle opere, forniture e servizi di natura ultrannuale (ex art. 90 del Tuir).

L’adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

  • l’eliminazione di esistenze iniziali (di quantità o valori) superiori a quelli effettivi. È possibile, quindi, eliminare le quantità fisiche dei beni risultanti dalla contabilità in misura superiore a quelle effettive ovvero ridurre i costi unitari di valutazione dei beni effettivamente esistenti in magazzino in quanto superiori a quelli effettivi;
  • l’iscrizione di esistenze iniziali in precedenza omesse. È applicabile nel caso in cui le rimanenze dovessero essere inferiori (per valori o quantità anche per acquisti in nero) rispetto a quelle effettive, con conseguente sottostima del magazzino. L’iscrizione di esistenze iniziali è consentita unicamente in relazione alle quantità dei beni in precedenza omesse.

In caso di eliminazione di esistenze iniziali (in sostanza trattasi del caso più ricorrente di beni non più presenti ceduti “in nero”), il riallineamento comporta il versamento di:

  • un’imposta sostitutiva (dell’Irpef, dell’Ires e dell’Irap) con aliquota del 18%, calcolata sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione e il valore del bene eliminato;
  • Iva da determinare applicando l’aliquota media riferibile all’anno 2023 all’importo che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per il coefficiente di maggiorazione (specifico per ogni attività) previsto dal D.M. 24.06.2024. L’aliquota media, che tiene conto delle operazioni non soggette a imposta o soggette a regimi speciali, è quella risultante dal rapporto tra l’Iva, relativa alle operazioni, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili e il volume d’affari dichiarato.

Viceversa, in caso di iscrizione di esistenze iniziali (in sostanza si tratta del caso di merci acquistate “in nero” e non ancora cedute), l’adeguamento si perfeziona con il pagamento della sola imposta sostitutiva pari al 18% del valore iscritto (in questo caso non è dovuta l’Iva).

Si ricorda che l’imposta sostitutiva è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, nonché dell’Irap.

Novità – In base a quanto previsto dal decreto Omnibus (approvato dal Consiglio dei ministri il 7.08.2024) intervenendo sull’art. 1, c. 82 L. 213/2023 (legge di Bilancio 2024), il versamento dell’imposta sostitutiva e dell’Iva sulla regolarizzazione potrà essere effettuato in 2 rate di pari importo (senza interessi), rispettivamente scadenti:

  • entro il 30.09.2024, per i soggetti per i quali il termine per il versamento delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.09.2023, scade entro il 29.09.2024;
  • entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta 2024.

Inoltre, si dispone che, se in applicazione di quanto detto, il pagamento della prima rata dovesse cadere successivamente a quello previsto per il pagamento della seconda, quest’ultimo verrà differito anch’esso al 30.09.2024.

Per quanto riguarda le rilevazioni contabili, per i soggetti per i quali il termine di approvazione del bilancio d’esercizio in corso al 30.09.2023 scade entro la data del 29.09.2024, l’adeguamento delle rimanenze iniziali di magazzino potrà essere effettuato entro il 30.09.2024, nelle scritture contabili relative all’esercizio successivo.

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