Estero

03 Luglio 2024

Differimento dell’entrata in vigore dell’e-DAS nazionale al 1.11.2025

Commento alla determinazione direttoriale n. 345801/RU che ha posticipato la decorrenza dell’obbligo al fine di meglio analizzarne le conseguenze.

Già con l’art. 1, c. 1, lett. b) D.L. 3.10.2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla L. 24.11.2006, n. 286, come richiamato dall’art. 1, c. 6 D.L. 21.03.2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20.05.2022, n. 51, si era previsto che con determinazioni del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli “sono stabiliti tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica del documento di accompagnamento previsto per la circolazione dei prodotti soggetti e assoggettati ad accisa e alle altre imposizioni indirette previste nel testo unico delle accise di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a norma degli articoli 6, 10, 12, 61 e 62”.

La prima determinazione direttoriale è stata quella n. 285111/RU del 27.06.2022, nella quale, in applicazione del predetto art. 1, c. 1, lett. b) D.L. 3.10.2006, n. 262, è stata confermata al 1.07.2022 la decorrenza dell’obbligo per la presentazione in forma esclusivamente telematica del documento di accompagnamento di cui all’art. 12 del TUA (nel seguito, e-DAS nazionale), per i trasferimenti nel territorio dello Stato dei seguenti prodotti energetici sfusi, per tutti gli impieghi inclusi quelli di cui all’art. 21, c. 13 del TUA:

  • oli minerali di cui all’art. 21, c. 2, lett. da a) a e) del TUA;
  • gas di petrolio liquefatti di cui all’art. 21, c. 2, lett. f) del TUA, limitatamente al trasporto per carichi predeterminati;

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