Imposte dirette

21 Novembre 2024

Differenze di cambio: eliminato il divario civilistico-fiscale

L’art. 9 dello schema di decreto Irpef-Ires introduce in ambito Ires una significativa semplificazione operativa per i soggetti solari già per il periodo d’imposta 2024. Infatti, è prevista l’eliminazione dell’attuale irrilevanza fiscale delle differenze di cambio.

Normativa attuale – In linea generale, le differenze di cambio da valutazione sono generate dalla differenza positiva o negativa esistente tra il valore del credito o debito convertito al tasso di cambio del giorno di effettuazione dell’operazione e il valore del credito o debito convertito con il tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio. Ai fini civilistici-contabili, l’art. 2426, c. 1, n. 8-bis c.c. prevede la necessità di:

– iscrivere le attività e passività monetarie in valuta in base al cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio (si ricorda che sono considerati elementi monetari i crediti e i debiti, le disponibilità liquide, i ratei attivi e passivi e i titoli di debito);

– imputare a conto economico gli utili o perdite su cambi;

– accantonare l’eventuale utile netto in un’apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.

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