Accertamento, riscossione e contenzioso
14 Gennaio 2021
Le risposte dell'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 24.12.2020, n. 82/E.
Con lo spirare del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si apre la stagione delle dichiarazioni integrative per correggere errori e omissioni commessi durante la compilazione. Quest’anno, il termine prorogato del 10.12.2020 comporta un maggior lasso di tempo per la regolarizzazione, atteso che i termini del ravvedimento decorrono sempre dal termine di scadenza (originario o prorogato) dell’invio telematico della dichiarazione.
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte fornite in occasione della risoluzione 24.12.2020, n. 82/E, sforna una serie di chiarimenti a vari quesiti in tema di ravvedimento operoso. In particolare, è confermato che sia la tardiva, sia l’omessa presentazione della dichiarazione da parte degli intermediari abilitati è soggetta alla sanzione amministrativa da 516,46 a 5.164,57 euro. Tale sanzione è ridotta alla metà, se l’invio avviene entro 30 giorni dal termine di scadenza, ai sensi dell’art. 7, c. 4-bis D.Lgs. 472/1997. La sanzione base viene poi ulteriormente ridotta ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997.
Altra precisazione riguarda il criterio per la determinazione della sanzione nel caso di regolarizzazione di dichiarazione contenente un credito utilizzato in compensazione, risultato poi inesistente dopo la presentazione della dichiarazione integrativa. In tal caso, risulta applicabile unicamente la sanzione per infedele dichiarazione che assorbe quella relativa all’utilizzo di crediti inesistenti.
In merito al trattamento sanzionatorio da applicare alle dichiarazioni integrative a favore del contribuente, l’Amministrazione Finanziaria chiarisce che soltanto la dichiarazione interamente a favore del contribuente non è soggetta ad alcuna penalità; tuttavia risulta dovuta la sanzione da 250 a 2.000 euro se la dichiarazione è stata presentata per correggere errori od omissioni (sia a favore che a sfavore del contribuente) e il risultato finale è comunque rappresentato da un maggior credito.
C’è spazio anche per i chiarimenti in merito al trattamento dei crediti emergenti da dichiarazioni omesse. In simili casi, al contribuente non resta che presentare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 602/1973, essendo preclusa ogni possibilità di utilizzo in detrazione o in compensazione.
La risoluzione chiude con chiarimenti in merito alle violazioni in tema di monitoraggio fiscale. La tardiva presentazione del quadro RW, in caso di valida presentazione della dichiarazione dei redditi, è ammessa con il solo invio del frontespizio e dello stesso quadro RW. In merito al trattamento sanzionatorio, l’invio entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario comporta sia l’applicazione della sanzione fissa di 258 euro (art. 5, c. 2, ultimo periodo D.L. 167/1990) sia quella prevista dall’art. 13 D.Lgs. 471/1997 (omesso versamento), se l’omissione ha prodotto effetti sostanziali sulle imposte dovute (Ivie e Ivafe). In questo caso non è dovuta la sanzione di cui all’art. 8 D.Lgs. 471/1997 (violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni).
Infine, la presentazione del quadro RW oltre i 90 giorni comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 1, c. 2 D.Lgs. 471/1997 (dal 90% al 180%) e dall’art. 5, c. 2, primo o secondo periodo D.L. 167/1990 (dal 3% al 15%, raddoppiata in caso di detenzione in Paesi a fiscalità privilegiata).