Accertamento, riscossione e contenzioso

13 Settembre 2024

Dichiarazione tardiva legittima anche dopo l’accertamento

La Cassazione civile, sezione V, con l’ordinanza 28.06.2024, n. 23409, ha stabilito che le condizioni ostative per il ravvedimento operoso non valgono per la presentazione della dichiarazione integrativa.

L’avviso di accertamento era stato emesso in esito al PVC con cui si rilevava l’omessa presentazione della dichiarazione per l’anno d’imposta 2011: il rilievo si fondava sul fatto che al momento dell’accesso (20.11.2012) la dichiarazione non era stata presentata e tale onere era stato assolto dalla società intimata solo successivamente, mediante trasmissione telematica e versamento ex art. 13, c. 1, lett. c) D.Lgs. 472/1972 (22.11.2012).

La Cassazione osserva che, dalla lettura della sentenza impugnata, non emerge che il ravvedimento operoso possa coesistere con la dichiarazione tardiva presentata successivamente all’inizio delle verifiche fiscali e che, nella sentenza stessa, si precisava che sia il contribuente “non verificato” sia quello “verificato” possono presentare la dichiarazione tardiva, ma con la conseguenza, nel secondo caso, di non potere accedere al beneficio della sanzione ridotta.

Ebbene, si rileva l’errata interpretazione del giudice di appello secondo la quale, poiché il ravvedimento operoso non era più percorribile, in quanto era già iniziata la verifica della Guardia di Finanza, sarebbe venuta meno anche la possibilità di presentare una valida dichiarazione tardiva (entro 90 giorni dalla scadenza del termine, salva l’applicazione delle sanzioni).

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