Accertamento, riscossione e contenzioso
19 Marzo 2024
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13.03.2024, n. 6695, è tornata a pronunciarsi sulla natura della dichiarazione e sulla sua ritrattabilità ogni qualvolta non tratti mere manifestazioni di volontà.
Anche nell’ordinanza n. 6695/2024 la Cassazione ribadisce come la dichiarazione fiscale (sia Iva che imposte sui redditi) costituisca unicamente una dichiarazione di scienza sempre emendabile e ritrattabile, non disponendo di alcuna forza di consolidamento dei suoi contenuti meramente informativi e che la funzione impositiva, esercitata per il tramite dei poteri della verifica, non è solo funzionale a correggere eventuali comportamenti illegittimi del contribuente, ma in maniera imparziale (come dispone l’art. 97 della Costituzione) è volta a determinare la giusta obbligazione tributaria del contribuente verificato, ristorandolo di qualsiasi prestazione erariale eccedente l’obbligo legale (in tale preciso paradigma della dichiarazione fiscale e di identità di scopo della funzione impositiva, risiede la democrazia del rapporto d’imposta e la rispondenza ai principi costituzionali che lo presidiano).
In ordine a tale specifico tema di diritto, va evidenziato come tale potere di scrutinio abbia trovato pieno e conclusivo supporto nei principi espressi nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 13378/2016) nella il quale il Supremo Collegio ha testualmente convenuto: “Resta fermo in ogni caso per il contribuente il diritto, anche in sede di accertamento o di giudizio, di far valere la rappresentazione di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, che abbia inciso sull’obbligazione tributaria, determinando l’indicazione di un maggior imponibile, di un maggior debito d’imposta o, comunque, di un minor credito rispetto al suo effettivo dovere contributivo”.