Imposte dirette

18 Giugno 2024

Dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2024 

Ricco il piatto delle novità per il nuovo modello Redditi PF, approvato con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 28.02.2024.

Il modello base deve essere compilato da tutti i contribuenti non esonerati dall’obbligo della presentazione della dichiarazione. Ciascun contribuente è tenuto a utilizzare esclusivamente i quadri relativi ai redditi posseduti.

Le principali novità contenute nel modello Redditi PF 2024, periodo d’imposta 2023, sono le seguenti:

  • prospetto familiari a carico. A seguito dell’introduzione dell’assegno unico universale, per l’intero anno di imposta 2023 non sono più riconosciute le detrazioni per i figli fiscalmente a carico minori di 21 anni, nonché la maggiorazione riconosciuta per i figli con disabilità. Per tale ragione è stato modificato il prospetto in oggetto;
  • proroga esenzione Irpef per redditi dominicali e agrari di coltivatori diretti e I.A.P. È stata prorogata per l’anno di imposta 2023 l’esenzione ai fini Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • Imposta locale immobiliare autonoma (Ilia). Dal 1.01.2023 per la Regione Friuli-Venezia Giulia è stata istituita l’imposta locale immobiliare autonoma (Ilia) in sostituzione dell’imposta municipale propria (Imu). Nel prosieguo, pertanto, quanto riferito all’Imu è da intendersi anche riferito all’Ilia;
  • tassazione agevolata mance. Per i lavoratori dipendenti delle strutture ricettive e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del settore privato, le somme percepite dai clienti a titolo di liberalità (mance) sono soggette a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro;
  • lavoro sportivo dilettantistico e professionistico. Ridefinito l’ambito fiscale del lavoro sportivo che può generare, tra l’altro, reddito di lavoro dipendente, ovvero reddito a esso assimilato, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa;
  • rideterminazione della detrazione applicabile al Comparto sicurezza. Per l’anno d’imposta 2023 la detrazione spettante al personale impiegato nel comparto sicurezza e difesa è aumentata a 571,00 euro;
  • credito di imposta contributo unificato. È riconosciuto un credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;
  • superbonus. Per le spese sostenute nel 2022 rientranti nel superbonus, è possibile ripartire la detrazione in 10 rate annuali nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023;
  • detrazione bonus mobili. Per l’anno 2023, il limite di spesa massimo su cui calcolare la detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è pari a 8.000 euro;
  • detrazione acquisto abitazione principale. Per l’anno di imposta 2023 è ripristinata la detrazione del 50% dell’Iva pagata per l’acquisto di abitazioni in classe energetica A o B.
  • Tutta la documentazione concernente i redditi, le ritenute, gli oneri, le spese, ecc., esposti nella dichiarazione deve essere conservata dal contribuente fino al 31.12.2029, termine entro il quale l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di richiederla. Se il contribuente, a seguito di richiesta dell’Agenzia, non è in grado di esibire idonea documentazione relativa alle deduzioni, alle detrazioni, alle ritenute, ai crediti d’imposta indicati o ai versamenti, si applica una sanzione amministrativa.
  • Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), a eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione.
  • In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 16.12 dello stesso anno di presentazione della dichiarazione (art. 20, c. 1 D.Lgs. 241/1997).
  • La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa. I dati relativi alla rateazione (rata da pagare e numero di rate prescelto) vanno riportati nella colonna “Rateazione/Regione/Provincia” del modello di versamento F24. I versamenti rateali sono effettuati entro il giorno 16 di ciascun mese (art. 20, c. 4 D.Lgs. 241/1997). Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4% annuo (art. 5 D.M. Economia 21.05.2009), da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Abbonati a Ratio Quotidiano

Ogni giorno per te – novità del Fisco, Lavoro, Diritto, Impresa, Terzo settore, critica e approfondimenti curati dalle più importanti firme di settore.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2024 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits