IVA

19 Febbraio 2025

Dichiarazione Iva 2025: LIPE del 4° trimestre nel quadro VP

Novità 2025: soglia debiti a 100 euro e F24 Elide esteso a veicoli San Marino e Vaticano.

Il quadro VP della dichiarazione Iva 2025 rappresenta un’importante “opportunità” di semplificazione per i contribuenti, consentendo di comunicare i dati delle liquidazioni periodiche del 4° trimestre 2024 direttamente nella dichiarazione annuale, evitando così un adempimento separato.

Evoluzione normativa e funzionalità – Introdotto dall’art. 21-bis D.L. 78/2010 e successivamente modificato dall’art. 12-quater D.L. 34/2019, il quadro VP permette di integrare nella dichiarazione annuale Iva i dati che altrimenti dovrebbero essere comunicati attraverso una LIPE separata. Questa opzione è però vincolata alla presentazione della dichiarazione entro il 28.02.2025.

Funzionalità e tempistiche – La compilazione del quadro VP segue regole precise basate sulla data di presentazione della dichiarazione:
– se presentata entro febbraio 2025, si utilizza il quadro VP (senza necessità di compilare i quadri VH/VV per i trimestri precedenti in assenza di correzioni);
– se presentata dopo febbraio 2025, si deve utilizzare il quadro VH o VV.

Novità 2025 – Il modello introduce importanti aggiornamenti:
– Rigo VP7, ridenominato “Debito periodo precedente non superiore a 100 euro”, che riflette l’innalzamento della soglia minima di versamento Iva da 25,82 a 100 euro (art. 9 D.Lgs. 1/2024);
– Rigo VP10, ora “Versamenti auto F24 elementi identificativi”, che sostituisce “Versamenti auto UE”, estendendo il pagamento tramite F24 Elide anche per veicoli da San Marino e Città del Vaticano (art. 1, c. 93 della legge di Bilancio 2024).

Particolarità nella compilazione in dichiarazione annuale Iva:
– nel rigo VP1 non troviamo “Eventi eccezionali”, in quanto è già presente nel quadro VA (rigo VA10);
– il campo 4 del VP1 (“Liquidazione Iva di Gruppo”) va barrato per liquidazioni Iva di gruppo;
– il campo 5 del VP1 è riservato alle operazioni straordinarie;
– non è presente il rigo per gli interessi trimestrali (non applicabile al 4° trimestre).

Chi è esonerato? Non devono compilare il quadro VP:
– contribuenti in regime forfetario (per i forfetari, l’esonero vale anche in presenza di operazioni in reverse charge, ma attenzione che, in caso di superamento dei limiti del regime, l’obbligo scatta dalla prima operazione che determina l’uscita);
– soggetti in regime di vantaggio;
– produttori agricoli esonerati;
– altri soggetti non obbligati alla dichiarazione annuale Iva (per esempio i soggetti che effettuano solo operazioni esenti);
– altri casi specifici previsti dalla normativa.

Sanzioni – Sono previste sanzioni da 500 a 2.000 euro per omessa/incompleta/infedele comunicazione, ridotte al 50% (250 euro) per trasmissioni entro 15 giorni dalla scadenza. Inoltre, è prevista la possibilità di ravvedimento operoso.

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