IVA
31 Gennaio 2025
Con il provvedimento del 15.01.2025 è stato approvato il modello di dichiarazione Iva 2025, concernente l’anno 2024, con le relative istruzioni, da presentare dal 1.02.2025.
Dal 1.02.2025 al 30.04.2025 è possibile presentare la dichiarazione Iva 2025, relativa all’anno 2024, in base a quanto previsto dall’art. 8 D.P.R. 22.07.1998, n. 322 e successive modificazioni. Il modello di dichiarazione annuale Iva 2025, da presentare esclusivamente per via telematica all’Agenzia delle Entrate, può essere trasmesso direttamente dal dichiarante, tramite un soggetto intermediario, oppure tramite società appartenenti al gruppo, ai sensi dell’art. 3, c. 2-bis D.P.R. 22.07.1998, n. 322.
Nella dichiarazione annuale vengono riepilogate tutte le operazioni soggette a Iva effettuate nel corso dell’anno solare precedente, sia attive (vendite) che passive (acquisti). La dichiarazione consente di calcolare il saldo annuale dell’imposta, determinando se il contribuente ha un debito d’imposta da versare o un credito da riportare agli anni successivi (o da richiedere a rimborso). Essa include, inoltre, le liquidazioni periodiche già effettuate durante l’anno e serve a verificare la coerenza dei dati comunicati.
L’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale deve essere versata entro il 16.03 di ciascun anno nel caso in cui il relativo importo superi 10,33 euro (10 euro per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione). È possibile effettuare il versamento delle somme dovute in unica soluzione oppure rateizzare, ai sensi dell’art. 20 D.Lgs. 9.07.1997, n. 241.
Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza e in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16.12. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile; pertanto, la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.
Come ogni anno, il modello accoglie qualche novità.
Il quadro VM è stato rinominato in “Versamenti auto F24 elementi identificativi” per accogliere quanto previsto dall’art. 1, c. 93 L. 30.12.2023, n. 213 (obblighi di versamento e connessi controlli antifrode propedeutici all’immatricolazione delle autovetture, motoveicoli e loro rimorchi provenienti da San Marino e Città del Vaticano).
Nel quadro VO, sezione 1, relativo all’opzione per regime speciali, è stato inserito il rigo VO18 riservato alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale che hanno scelto di optare, nell’anno 2024, per l’applicazione del regime forfetario previsto dall’art. 1, cc. da 54 a 63 L. 23.12.2014, n. 190.
Nella sezione 2, inoltre, è stato introdotto il rigo VO27, riservato alle imprese giovanili in agricoltura che hanno optato per l’applicazione del regime fiscale agevolato previsto dall’art. 4, c. 1 L. 15.03.2024, n. 36. L’opzione ha effetto per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i 4 periodi d’imposta successivi (nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato).
Si ricorda, infine, che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza del termine sono valide, salvo l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge. Quelle presentate, invece, con ritardo superiore a 90 giorni si considerano omesse, ma costituiscono titolo per la riscossione dell’imposta che ne risulti dovuta.