Accertamento, riscossione e contenzioso

07 Maggio 2024

Dichiarazione integrativa tardiva: no compensabilità del credito

La Corte di Cassazione ritiene che la tardiva presentazione della dichiarazione integrativa recante un credito Iva, avvenuta dopo la notifica dell’avviso bonario, precluda la compensazione di tale debito, a motivo dell’emersione tardiva del credito.

La Corte diCassazione, con l’ordinanza 28.04.2024, n. 11488, ha ritenuto che la tardiva presentazione della dichiarazione integrativa recante un credito Iva relativo all’anno d’imposta 2013, avvenuta dopo la notifica dell’avviso bonario recante un debito Iva relativo al periodo d’imposta 2014, non consenta la compensazione di tale debito, a motivo dell’emersione tardiva del credito Iva, ma solo la sua rimborsabilità.

A tale proposito la Cassazione ritiene che in tema di imposte sui redditi, ma con indicazioni argomentative di carattere generale e, quindi, trasponibili anche nell’ambito delle imposte indirette, possa essere ritenuto consolidato il rappresentato insegnamento, risalente, in ordine alla sua compiuta formulazione, alla Cassazione Sez. V, 4.04.2012, n. 5398, secondo la quale costituisce causa ostativa alla presentazione della dichiarazione integrativa, di cui all’art. 2, c. 8 D.P.R. 22.07.1998, n. 322, la notifica della contestazione di una violazione commessa nella redazione di una precedente dichiarazione, in quanto se fosse possibile porre rimedio alle irregolarità anche dopo la contestazione delle stesse, la correzione si risolverebbe in un inammissibile strumento di elusione delle sanzioni previste dal legislatore.

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