Accertamento, riscossione e contenzioso
26 Aprile 2024
La Cassazione ha consolidato il principio di diritto secondo cui la dichiarazione integrativa e l’istanza di rimborso sono strumenti concorrenti e non alternativi nella ritrattabilità dell’obbligazione tributaria.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 17.04.2024, n. 10415, ha ritenuto che, in materia di dichiarazione integrativa, sulla scia dei principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13378/2016, l’emendabilità o la ritrattabilità degli elementi dichiarativi contenuti nella dichiarazione integrativa (che si salda con l’originaria dichiarazione presentata), da un lato, e l’istanza di rimborso (ex art. 38 D.P.R. 602/1973), da proporre entro 48 mesi, nel caso d’inesistenza totale o parziale dell’obbligo di versamento, dall’altro, operano su piani diversi del rapporto d’imposta tra Amministrazione Finanziaria e contribuente e costituiscono due opzioni concorrenti e non alternative, che l’ordinamento tributario offre all’interessato, a seconda che egli si attivi nel campo applicativo dell’accertamento fiscale (la dichiarazione integrativa) o nel diverso ambito della riscossione dei tributi (l’istanza di rimborso) (Cass. 16.07.2018, n. 19002).
Ed ancora, per il giudice di Cassazione, costituisce fermo principio di diritto che “in caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, il rimborso può essere chiesto entro il termine di quattro anni dal versamento, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 602/1973, decorso il quale non può più domandarne la restituzione nel corso del giudizio instaurato avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, atteso che il principio della deducibilità, anche in giudizio, di suoi eventuali errori nella dichiarazione dei redditi non può essere utilizzato per eludere i termini decadenziali espressamente previsti dalla norma” (Cass. 30.05.2023, n. 15211).