Diritto privato, commerciale e amministrativo
21 Ottobre 2024
Quante persone non sono riuscite a fare rimuovere le linee telefoniche da un loro terreno? La realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie sulla propria strada privata assoggetta la strada all’uso pubblico. Lo dice la Cassazione.
Dicatio ad patriam sembrano termini di antica epoca e privi di significato, ma, invero, nascondono una modalità di costituzione di una servitù di uso pubblico su un terreno privato. Può capitare che, senza comprendere le conseguenze, si accetta di realizzare infrastrutture primarie e secondarie destinate, quindi, alla collettività; poi d’un tratto si intende chiedere la rimozione, ma inutilmente. Analizziamo ora una recentissima sentenza della Cassazione, prendendo spunto dal fatto in causa.
Due soggetti agivano nei confronti di un’azienda di telecomunicazioni per il risarcimento dei danni e per la rimozione di una condotta contenente cavi telefonici, che passava al di sotto di una strada privata. Il Tribunale rigettava la domanda, reputando “trattarsi di zona volontariamente destinata dai proprietari ad uso pubblico”.
La Corte d’Appello rigettava il gravame proposto dagli attori. Proposto ricorso in cassazione, i proprietari incentrano il loro sforzo argomentativo di contrasto alla decisione, fondandolo sul dato formale dell’appartenenza della strada alla proprietà privata degli stessi.