ETS ed Enti non commerciali
09 Maggio 2022
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Prot. 6137 del 6.04.2022) ha esaminato il caso specifico della devoluzione di un’impresa sociale a un ente del Terzo settore (APS) nel periodo transitorio di trasmigrazione al RUNTS.
La devoluzione del patrimonio è regolata dall’art. 12, c. 5 D.Lgs. 112/2017 che disciplina non soltanto l’ipotesi di scioglimento dell’impresa sociale, ma anche il caso di perdita volontaria della relativa qualifica.
Nelle imprese sociali, diverse dal “ramo” degli enti religiosi, in caso di “scioglimento volontario dell’ente o di perdita della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo dedotto, nelle imprese sociali costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice Civile, il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all’art. 3, c. 3, lett. a), è devoluto, salvo quanto specificamente previsto per le imprese sociali costituite in forma di società cooperative, ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno 3 anni o ai fondi per la promozione e lo sviluppo delle imprese sociali secondo le disposizioni statutarie”. Una disposizione simile è prevista per gli ETS dall’art. 9 e 50, c. 2 D.Lgs. 117/2017, volti anch’essi a impedire l’appropriazione individuale del patrimonio residuo dell’ente accumulato in un regime di agevolazioni fiscali, e a garantire la destinazione dello stesso a finalità sociali.
Ci occupiamo ora di un caso particolare.
Rispondendo a una richiesta pervenuta relativamente alla devoluzione del patrimonio residuo di un’impresa sociale, in scioglimento volontario, a un’associazione di promozione sociale, iscritta nel Registro regionale dal 2012, il Ministero del Lavoro (Parere 6.04.2022, n. 6137) ha fornito alcune precisazioni, tenuto conto delle seguenti premesse di carattere generale:
Ciò premesso, il Ministero ritiene che, in tale situazione, l’ente beneficiario (APS) potrebbe ritenersi idoneo a soddisfare i requisiti richiesti in tema di devoluzione dal D.Lgs. 112/2017, ma con 2 ordini di precisazioni.
La precisazione ministeriale ci sembra quanto mai opportuna, nel momento in cui l’atto di devoluzione avviene nelle more di iscrizione al RUNTS, ed estendibile a tutte le ipotesi in cui, per qualunque causa, vi sia incertezza circa l’esito del procedimento di iscrizione al RUNTS del beneficiario.