Imposte dirette
09 Aprile 2024
Questa la recente valutazione dell’Associazione italiana dei dottori commercialisti sul tema spinoso della fiscalità delle detrazioni fruibili per i lavori di ristrutturazione e/o di efficientamento energetico.
Per l’Associazione italiana dei dottori commercialisti (AIDC) le detrazioni edilizie, anche riferibili a quelle per l’efficientamento dell’immobile, non producono alcun effetto sul valore fiscale delle spese cui la stessa è collegata e nemmeno sul valore del bene per il quale le spese degli interventi sono state sostenute. E la stessa detrazione, concessa all’impresa, resta esclusa dall’imposizione diretta. Così l’Associazione che, con la norma di comportamento n. 224, è intervenuta fornendo le proprie indicazioni in merito alla rilevanza delle detrazioni tributarie riferibili agli interventi edilizi o di efficientamento energetico.
Come si rileva dal documento in commento, il legislatore ha inteso incentivare la realizzazione di investimenti che si sostanziano, in generale, in opere di ristrutturazione, di efficientamento energetico e di ammodernamento del patrimonio edilizio italiano attribuendo un beneficio fiscale al committente che sostiene le relative spese.
Tale beneficio, diversamente regolato e determinato a seconda della tipologia di opere e della disciplina ratione temporis vigente, ha trovato concreta attuazione nella forma del riconoscimento di una detrazione d’imposta in funzione degli oneri sostenuti, strettamente correlata al sussistere di specifici presupposti qualificanti in modo particolare la tipologia di interventi eseguiti, la natura delle spese sostenute e degli immobili, o porzioni di essi, che ne beneficiano.