Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
21 Novembre 2024
Secondo la risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 219/2024, non rientrano nella nozione di investimento, ai fini delle agevolazioni per investimenti in start-up e PMI innovative, gli acquisti di partecipazioni già detenute da terzi.
Il quesito verte sull’interpretazione e applicazione degli artt. 1, c. 2, lett. e), 3 e 5 D.M. Economia 7.05.2019, in materia di incentivi fiscali a favore degli investimenti in start-up innovative, nonché piccole e medie imprese innovative ai sensi degli artt. 29 D.L. 179/2012 e 4, c. 9 D.L. 3/2015. In particolare, l’istante, che si qualifica come società di gestione del risparmio indipendente, ha istituito un fondo di investimento rappresentante la forma tipica di organismo di investimento collettivo del risparmio (OICR).
Tale fondo risulta avere come target principale l’investimento in piccole e medie imprese italiane che si qualificano come “PMI innovative c.d. ammissibili” che si prevede costituiranno, al termine del periodo di allocazione, almeno il 70% degli investimenti detenuti dal fondo. Gli investimenti verranno realizzati sia con conferimenti in denaro in occasione delle operazioni di aumento del capitale sociale, sia tramite acquisti di partecipazioni sociali detenute da terzi.
Uno dei quesiti riguarda il quantum dell’investimento sul quale calcolare il beneficio fiscale. Si ricorda che le disposizioni di cui al citato art. 29 D.L. 179/2012, al fine di incentivare gli investimenti in start-up e PMI innovative, riconoscono alcuni benefici fiscali a coloro che investono nel capitale di tali società, sia direttamente che indirettamente, tramite organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono nelle suddette società.