Imposte dirette
05 Settembre 2024
Nella giurisprudenza di merito si rafforza la tesi a favore del contribuente che sostiene la possibilità di far salvo il diritto alla detrazione per l’ecobonus in caso di omesso invio all’ENEA della prescritta comunicazione nei termini di legge.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino, con la sentenza n. 727/01/2024, ha confermato la tesi già accolta da numerosi giudici di merito sulle conseguenze dell’omesso invio all’ENEA nei termini di legge della prescritta comunicazione relativamente agli interventi che danno diritto alla detrazione del cosiddetto “ecobonus”.
Il principio, oggetto di contrasto giurisprudenziale presso la Corte di Cassazione, che era originariamente disciplinato dall’art. 1, c. 344 e seguenti L. 296/2006, attualmente è regolato dall’art. 14 D.L. 63/2013. La norma citata, pur prevedendo che la sussistenza delle condizioni per la detrazione deve risultare da apposita asseverazione effettuata da professionisti abilitati, non dispone espressamente la decadenza dal beneficio in caso di omessa asseverazione nei termini di legge, ma si limita a sanzionare la non veridicità delle attestazioni.
Aggiunge inoltre che l’ENEA effettua una periodica ricognizione degli interventi effettuati ai fini di monitoraggio e valutazione dell’impatto sul risparmio energetico conseguito.