IVA
07 Marzo 2024
La bozza di decreto di riforma delle sanzioni tributarie contiene un intervento relativo alla detrazione di Iva indebita dovuta ad errore del cedente o del prestatore. La soluzione dovrebbe superare la rigida posizione giurisprudenziale.
L’Iva è una partita di giro, o forse no? Sembra, infatti, radicata nella giurisprudenza la convinzione che la detrazione dell’Iva sia una forma di benevolente agevolazione che deve essere meritata. Certo, i giudici devono avere visto tanti casi di frodi becere dove uno detrae l’imposta, tipo bancomat, e l’altro non paga. Ma questo innegabile rischio è la patologia, non il meccanismo tipico dell’Iva.
Fatto sta che, da anni, il legislatore sta cercando di rendere più accettabile il sistema sanzionatorio che colpisce il contribuente quando, fuori da ogni logica frodatoria, detrae un’imposta, regolarmente versata, applicata per ragioni interpretative opinabili o per mero errore. In questi casi bisogna dare atto che i rimedi non funzionano. A partire dai rimborsi, difficilissimi da ottenere, spettanti a chi quella imposta l’ha versata e poi restituita al cliente. E le sanzioni bruciano.
Il legislatore nel 2017 è, così, intervenuto sull’art. 6, c. 6 D.Lgs. 471/1997, disponendo che, al di fuori di un contesto di frode fiscale, in caso di applicazione dell’imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il debitore mantiene il diritto alla detrazione e la sanzione si applica in misura fissa in luogo di quella pari al 90% dell’imposta.