IVA
24 Maggio 2024
La Corte di Cassazione (ordinanza n. 12761/2024) ribadisce il principio secondo cui il diritto alla detrazione Iva non soggiace a obblighi formali, quali la trasmissione della dichiarazione, a condizione che sussistano invece i requisiti sostanziali.
Il caso all’attenzione dei giudici di legittimità trae origine da una cartella esattoriale, preceduta da avviso di irregolarità, con cui l’Agenzia delle Entrate richiedeva a una società contribuente il versamento di un importo per Iva, oltre a interessi e sanzioni.
L’Ufficio riteneva che, avendo la contribuente omesso di presentare la dichiarazione annuale Iva, non avesse diritto di riportare in detrazione l’Iva nella dichiarazione dell’anno successivo, né di chiederla a rimborso. Nei 2 giudizi di merito la società otteneva il riconoscimento delle proprie censure e l’annullamento della pretesa in ragione del fatto che: