Imposte dirette
28 Marzo 2024
Le spese sostenute per la riqualificazione di un sottotetto costituiscono esborsi per ristrutturazioni edilizie ai sensi dell’art. 64 della Legge regionale Lombardia n. 12/2005 e come tali sono interamente detraibili ai fini Irpef.
Il caso di specie trae origine da una cartella di pagamento emessa per ripresa a tassazione per indetraibilità dell’imposta Irpef per l’anno.
I giudici della Commissione tributaria provinciale ritenevano fondato il ricorso del contribuente in quanto l’intervento effettuato nel caso concreto non poteva essere qualificato quale ricostruzione e demolizione con ampliamento della volumetria preesistente. Interponeva appello la Direzione provinciale delle Entrate Ufficio 2 di Milano e il procedimento, dopo avere compiuto il proprio corso, giungeva all’esame dei giudici della Corte di giustizia tributaria di 2° grado della Regione Lombardia che la decidono con la sentenza 2.02.2024, n. 341.
La decisione che rigetta l’appello proposto dall’Amministrazione Finanziaria ritiene fondata la qualificazione dell’attività operata da parte dei giudici di primo grado. Il caso di specie riguardava, come correttamente accertato e deciso da parte dei giudici della Commissione tributaria provinciale, l’acquisto di un immobile proveniente da ristrutturazione compiuto direttamente da una impresa costruttrice e quindi con diritto in capo al privato di potere beneficiare della detrazione fiscale prevista dall’art. 16, c. 3 D.P.R. 917/1986 e dell’art. 63 Legge regionale Lombardia n. 12/2005.