Estero

19 Aprile 2024

Determinazione del valore in dogana e decisioni IVVD

Decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana in vigore dal 1.12.2027.

Le autorità doganali possono adottare decisioni relative a informazioni tariffarie vincolanti (decisioni ITV) e decisioni relative a informazioni vincolanti in materia di origine (decisioni IVO); in particolare, quest’ultime devono essere indicate nella dichiarazione doganale (casella 44, codice C627, identificativo: numero IVO), in quanto vincolanti sia per l’operatore che per gli uffici delle Dogane. Le autorità doganali possono adottare, su domanda, decisioni relative a informazioni vincolanti per quanto riguarda altri fattori come, ad esempio, il valore in dogana delle merci (ai sensi dell’art. 35 regolamento (UE) n. 952/2013). Le decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana (decisioni IVVD) possono essere introdotte nella normativa doganale al fine di aumentare la trasparenza, la certezza del diritto, la conformità e l’uniformità della determinazione del valore in dogana, a beneficio degli operatori economici, delle autorità doganali e degli interessi finanziari dell’Unione.

Con il regolamento delegato (UE) 2024/1072 della Commissione del 25.01.2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE del 15.04.2024, in vigore dal 1.12.2027, vengono introdotte le decisioni relative a informazioni vincolanti nel contesto della determinazione del valore in dogana (modificando il regolamento delegato UE 2015/2446). Si ricorda che tale informazione è di fondamentale importanza per la determinazione della base imponibile utilizzata ai fini doganali; avvalersi di tali decisioni può aiutare gli operatori a prevenire contestazioni (e conseguente ricalcolo) del valore dichiarato ai fini doganali.

Le decisioni relative alle informazioni vincolanti in materia di determinazione del valore in dogana (decisioni IVVD) precisano il metodo o i criteri appropriati di valutazione doganale, nonché la relativa applicazione, per la determinazione del valore in dogana di merci in circostanze particolari.
Le decisioni IVVD sono vincolanti soltanto per quanto riguarda la determinazione del valore in dogana delle merci:

  • per le autorità doganali, nei confronti del destinatario della decisione, in relazione alle merci per le quali le formalità doganali sono espletate dopo la data a decorrere dalla quale la decisione prende effetto;
  • per il destinatario della decisione, nei confronti delle autorità doganali, a decorrere dalla data in cui riceve, o si ritiene che abbia ricevuto, notifica della decisione.

Le stesse sono valide per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data dalla quale le stesse prendono effetto. La domanda può non essere accettata in uno dei seguenti casi:

  • se è presentata o sia già stata presentata presso lo stesso o un altro ufficio doganale, dal o per conto del destinatario di una decisione relativa a merci alle stesse condizioni che determinano il valore in dogana;
  • se non si riferisce a un qualsiasi uso previsto della decisione IVVD o a un qualsiasi uso previsto di un regime doganale.

Una decisione IVVD cessa di essere valida prima dello scadere del periodo se l’adozione di un atto dell’Unione giuridicamente vincolante rende la decisione IVVD non conforme a detto atto, a decorrere dalla data di applicazione dello stesso.

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