Imposte dirette

11 Ottobre 2024

Determinazione degli acconti “concordati”

Si analizzano i righi da considerare in base al soggetto aderente al concordato, per determinare il quid in più da versare in sede di versamento dei secondi acconti, ossia al 2.12.2024.

Entro il 2.12.2024 (il 30.11.2024 è sabato) sono da versare i secondi acconti, che, per i soggetti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo, assumono connotazioni differenti rispetto agli scorsi anni. Gli artt. 20 e 31 D.Lgs. 13/2024, rispettivamente per i soggetti ISA e per i soggetti forfettari, hanno determinato il conteggio degli acconti per i soggetti appunto che decidono di aderire al concordato preventivo.

Tali acconti sono determinati tenendo conto dei redditi e del valore della produzione concordati e in particolare per il primo periodo di applicazione, ossia il 2024:

– se il primo acconto (già versato) e il secondo acconto (da versare entro il 2.12.2024) sono stati determinati con metodo storico, ossia basandosi sul 2023, il contribuente deve versare entro il 2.12.2024 un quid in più pari al 10% per Ires/Irpef (3% per Irap) della differenza (positiva) tra reddito concordato 2024 e reddito 2023 (rettificato delle minus/plusvalenze, sopravvenienze, ecc.);

– se il primo acconto (già versato) è stato determinato con metodo previsionale sull’andamento del 2024, il secondo acconto andrà versato per differenza tra acconto dovuto in base al reddito concordato e primo acconto previsionale già versato.

Per quanto riguarda i soggetti ISA i righi da considerare per calcolare il quid in più da versare, ipotizzando di avere versato acconti storici sono:

– per il soggetto ditta individuale con quadro RG, P06 (reddito concordato 2024) – RG25 (Reddito rettificato) al 10%;

– per un professionista con quadro RE, P06 (reddito concordato 2024) – RE25 (Reddito rettificato) al 10%;

– per una Srl con quadro RF, ai fini Ires, P06 (reddito concordato 2024) – RF57 (reddito rettificato) al 10%; ai fini Irap, P08 (VPN concordata) – IC76 (VPN rettificata) al 3%;

– per una società di persone in semplificata con quadro RG: ai fini Irpef (maggiorazioni da imputare ai soci pro quota), P06 (reddito concordato 2024) – RG25 (Reddito rettificato) al 10%; ai fini Irap, P08 (VPN concordata) – IP74 (VPN rettificata) al 3%.

Per quanto riguarda invece i soggetti forfetari i righi da considerare per calcolare il quid in più da versare, ipotizzando di avere versato acconti storici sono LM63 (reddito concordato 2024) – LM34 (reddito lordo) al 10%.

Pertanto, tutti i soggetti che optano per il concordato, al 2.12.2024 andranno a versare l’importo normale secondo l’acconto storico e il quid in più determinato come sopra esplicitato, su 2 righe distinte del modello F24 in quanto le maggiorazioni hanno appositi codici tributo (istituiti dalla risoluzione 19.09.2024, n. 48/E) e precisamente:

– 4068 – “CPB – Soggetti ISA persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;

– 4069 – “CPB – Soggetti ISA diversi dalle persone fisiche – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 20, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”;

– 4070 – “CPB – Soggetti ISA – Maggiorazione acconto IRAP – Art. 20, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 13 del 2024”;

– 4072 – “CPB – Soggetti forfetari – Maggiorazione acconto imposte sui redditi – Art. 31, comma 2, lett. a), del d.lgs. n. 13 del 2024”.

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