Amministrazione e bilancio
20 Febbraio 2025
Con la possibilità, per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali, di mantenere il valore di bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante nei bilanci 2024, è stato aggiornato il documento interpretativo OIC 11.
L’art. 45, c. 3-octies D.L. 73/2022 ha introdotto la possibilità, per le imprese che non adottano i principi contabili internazionali (non IAS adopter), di mantenere il valore di bilancio dei titoli iscritti nell’attivo circolante, evitando così svalutazioni dovute a fluttuazioni temporanee del mercato finanziario. Tale misura si applica solo nel caso in cui non si tratti di perdite di valore durevoli.
Questa disposizione è stata successivamente prorogata per gli esercizi successivi e, con il D.M. 23.09.2024, è stata confermata anche per il bilancio relativo all’anno 2024. A seguito di questa estensione, l’Organismo Italiano di Contabilità ha aggiornato il documento interpretativo n. 11, fornendo chiarimenti sui criteri di valutazione applicabili ai titoli dell’attivo circolante nei bilanci 2024. Va sottolineato che il D.L. 73/2022 riprende i principi già previsti dal D.L. 119/2018; pertanto, il nuovo documento interpretativo segue la stessa impostazione del precedente documento interpretativo n. 4.
Operativamente, la misura riguarda esclusivamente i titoli di debito (ad esempio, obbligazioni) e i titoli di capitale (come le partecipazioni) classificati nell’attivo circolante e valutati secondo il criterio del minore tra il costo di acquisto e il valore di mercato. Questa modalità di valutazione è prevista dall’art. 2426, c. 1, n. 9 c.c. I principi contabili di riferimento sono:
– OIC 20, per la valutazione dei titoli di debito;
– OIC 21, per la valutazione delle partecipazioni.
Viceversa, sono esclusi dalla deroga gli strumenti finanziari derivati, regolati dal principio OIC 32, che devono continuare a essere valutati al fair value.
La disposizione è applicabile sia ai titoli già iscritti nei bilanci 2023 (mantenendo il valore contabile precedente) sia a quelli acquistati nel 2024, che devono essere valutati al costo di acquisto.
Le imprese che decidono di applicare la deroga devono destinare una quota di utili a riserva indisponibile, per un importo pari alla differenza tra:
– il valore contabile del titolo riportato nell’ultimo bilancio approvato (o il costo di acquisizione, per i titoli acquistati nel 2024);
– il valore di mercato rilevato alla data di chiusura del bilancio, al netto delle imposte.
Se gli utili dell’esercizio o le riserve disponibili non risultano sufficienti a coprire la riserva indisponibile, l’integrazione dovrà avvenire negli esercizi successivi.
In nota integrativa, l’impresa deve specificare:
– la differenza tra il valore di iscrizione e il valore di mercato dei titoli;
– le motivazioni che giustificano la scelta di considerare la perdita solo temporanea.
È possibile applicare la deroga solo a una parte dei titoli detenuti, a condizione che questa scelta sia debitamente motivata in nota integrativa.
La deroga non è applicabile nel caso in cui la perdita di valore sia considerata durevole. Ad esempio, se un titolo iscritto in bilancio per 100 euro viene venduto dopo il 31.12.2024 a un prezzo significativamente inferiore (es. 30 euro), la svalutazione deve essere contabilizzata già nel bilancio 2024. In tal caso, il valore del titolo deve essere ridotto a 70 euro, con una svalutazione fiscalmente indeducibile. Tuttavia, nel 2025, quando il fondo svalutazione viene utilizzato, il conto economico non subirà ulteriori impatti e sarà necessario operare una variazione in diminuzione nel modello Redditi.