Accertamento, riscossione e contenzioso
26 Luglio 2024
Il raddoppio dei termini per l’accertamento è legittimo nel caso di denuncia penale, anche a prescindere dall’effettiva commissione del reato, ma non qualora tale denuncia sia solo strumentale all’ottenimento della dilazione.
La Cassazione Civile, Sez. V, con l’ordinanza 13.06.2024, n. 16460, ha impartito un importante principio in termini di concreta e corretta operatività del raddoppio dei termini per l’accertamento, così come sancito ai sensi dell’art. 43, c. 3 D.P.R. 600/1973.
Il contribuente sosteneva, infatti, che l’Amministrazione Finanziaria fosse decaduta dall’esercizio del potere impositivo, non ricorrendo i presupposti per l’operatività del raddoppio dei termini per l’accertamento, stabiliti dall’art. 43 D.P.R. 600/1973: norma in base alla quale veniva sancito che, in caso di violazione che comporta l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 10.03.2000, n. 74, i termini di accertamento sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione. La disposizione citata, anche se poi risulta abrogata, porta con sé numerosi strascichi di contenzioso, avviati sotto la vigenza del pregresso regime.