Diritto del lavoro e legislazione sociale
06 Giugno 2024
La Corte di Cassazione afferma che il lavoratore che denigra la propria azienda su Facebook successivamente alla reintegra e prima dell’effettiva ripresa dell’attività lavorativa è punibile con il licenziamento per giusta causa.
Con ordinanza 17.05.2024, n. 13764 la Suprema Corte stabilisce che il post denigratorio pubblicato su Facebook dal lavoratore nei confronti dell’azienda dopo la sentenza di reintegro disposta dal Tribunale, ma prima dell’effettiva ripresa dell’attività lavorativa costituisce ad ogni modo una giusta causa di licenziamento.
Il caso affrontato – Il dipendente impugnava un primo licenziamento intimato nel dicembre del 2013 e con effetto da marzo 2014; Il Tribunale accoglieva l’impugnazione e disponeva il reintegro sul posto di lavoro.
Successivamente a tale disposizione, ma prima di riprendere effettivamente l’attività lavorativa, il lavoratore pubblicava sul social network un post denigratorio nei confronti della società datrice di lavoro. In conseguenza di tale comportamento il datore intimava nuovamente il licenziamento nei confronti del medesimo lavoratore. Il dipendente presentava quindi ricorso in Tribunale che, valutato il caso, riteneva legittimo il licenziamento intimato il 21.11.2014. Avverso tale sentenza il lavoratore presentava ricorso in Appello.