Diritto del lavoro e legislazione sociale
22 Novembre 2024
L’esercizio dello ius variandi, regolamentato dall’art. 2103 c.c., prevede la possibilità di demansionare il lavoratore solo a determinate condizioni. Tuttavia, il D.Lgs. 81/2008 introduce una norma speciale, di cui è necessario tenere conto.
All’interno dell’organizzazione dell’attività di impresa il medico competente ha il preciso ruolo di stabilire l’idoneità fisica dei lavoratori a svolgere una determinata mansione, preventivamente l’inizio dell’attività e periodicamente.
Il giudizio, inizialmente positivo, potrebbe diventare negativo nel corso del tempo, in funzione di determinate variabili: come prima valutazione, in questo caso, dovremo distinguere se il giudizio di inidoneità sia temporaneo o permanente; nel caso della temporaneità, periodi brevi non consentono nessun giudizio di cessazione del rapporto dato che se ne deve diversamente determinare una durata protettiva sino a che non si potrà determinare un quadro più definito.
Tuttavia, anche qualora l’inidoneità alla mansione abbia carattere permanente, le valutazioni del datore di lavoro devono essere molteplici: in primis, è necessario ricordare come sia il lavoratore che il datore di lavoro possano ricorrere a un ulteriore accertamento sanitario, così come stabilito dall’art. 41, c. 9 D.Lgs. 81/2008, da proporsi entro 30 giorni dalla ricezione del giudizio del medico aziendale, in possibile riforma a quest’ultimo.