Amministrazione e bilancio
05 Settembre 2024
Sia la giurisprudenza di merito che di legittimità sono pacifiche nell’affermare che una concreta e rigorosa prova dell’interesse, di cui è onerato l’impugnante, è una condizione imprescindibile per l’accoglimento dell'impugnazione delle delibere assembleari.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che l’interesse ad agire di un socio per l’impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio non deve, e non può, essere circoscritto alla mera aspettativa di un più favorevole risultato economico dell’esercizio cui il bilancio si riferisce. Al contrario, può attenere anche solo alla corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa, secondo le puntuali prescrizioni di legge.
Secondo la Corte di Cassazione, ai fini della legittimazione del socio ad agire in giudizio per ottenere l’annullamento delle deliberazioni di approvazione del bilancio, dunque, non occorre l’allegazione “dell’incidenza negativa nella di lui sfera giuridica e patrimoniale delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale sia pure in termini di una possibilità di danno correlata alla sua partecipazione societaria” (Cass., sent. 23.07.2021, n. 21238).