Accertamento, riscossione e contenzioso
16 Dicembre 2019
Il collegato fiscale viene modificato in sede referente, prevedendo la sostituzione della sanzione fissa di 1.000 euro con una sanzione variabile del 5% fino a 5.000 euro, che diventa fissa (250 euro) per gli importi superiori.
In via preliminare, si ricorda che l’art. 3 D.L. 124/2019 è rimasto in gran parte inalterato e quindi viene confermato che dal prossimo anno, al fine di contrastare le indebite compensazioni di crediti eseguite con la delega F24, il contribuente potrà utilizzare i crediti legittimamente vantati soltanto a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito utilizzabile.
Il legislatore, di fatto, ha introdotto l’obbligo della preventiva presentazione dichiarazione per la compensazione orizzontale nel modello di delega F24 di crediti per importi superiori alla soglia di 5.000 euro annui per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e Irap, con la conseguenza che i crediti potranno essere utilizzati in compensazione solo dopo la presentazione dei modelli Redditi e Irap dal quale emergono, e a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.
La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, ma con un differimento evidente quanto pericoloso nell’utilizzo, visti gli attuali termini di presentazione dei modelli e soprattutto la messa a disposizione degli stessi dichiarativi.
In base all’art. 37, c. 49-ter D.L. 223/2006, introdotto dalla L. 205/2017, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre la facoltà di sospendere fino a 30 giorni l’esecuzione dei modelli di delega F24, contenenti compensazioni che presentano “profili di rischio” (provvedimento n. 195385/2018), a partire dal 29.10.2018.
Pur restando non troppo chiari i criteri e gli ambiti che portano al possibile scarto, è sancito che i pagamenti e le compensazioni contenuti nell’F24 scartato si devono considerare non eseguiti, con la conseguenza che in capo al contribuente scatta, se del caso, una disciplina sanzionatoria per omesso e/o tardivo versamento, di cui all’art. 13 D.Lgs. 471/1997.
L’art. 3 D.L. 124/2019 in commento, nella versione attuale (ovvero antecedente a quella in corso di conversione) introducendo nell’art. 37 D.L. 223/2006, il comma 49-quater e nell’art. 15 D.Lgs. 471/1997, il comma 2-ter, ha previsto che, in caso di delega scartata, al contribuente sia irrogata una specifica sanzione, che non ammette cumulo giuridico ed è fissata nella misura di 1.000 euro per ogni delega di pagamento scartata, a prescindere che all’interno del modello siano presenti anche più compensazioni.
Con un emendamento approvato, l’art. 3 è stato modificato, anche al fine di rendere più proporzionata la sanzione giacché, per esempio, se la delega scartata è di 100 euro, la sanzione, così come attualmente stabilita, dovrebbe essere applicata nella misura di 1.000 euro e quindi in misura sproporzionata rispetto all’ammontare anche irrisorio della delega scartata.
Pertanto, come si evince dalla scheda di lettura della versione emendata del D.L. 124/2019, nel corso dell’esame sono stati modificati gli importi e la natura delle sanzioni, in dipendenza della mancata esecuzione di deleghe di pagamento. In luogo dell’importo fisso pari a 1.000 euro per ogni delega non eseguita, con le modifiche si renderà applicabile una sanzione “parzialmente” proporzionale, modulata sugli importi delle medesime deleghe, ossia pari al 5% dell’importo della delega fino a 5.000 euro e a 250 euro per le deleghe di importo superiore a 5.000 euro, non andate a buon fine.