Accertamento, riscossione e contenzioso
29 Marzo 2024
La responsabilità penale del contribuente non viene meno neanche a seguito del formale affidamento dell'incarico a un professionista, delegato a predisporre e presentare la dichiarazione dei redditi.
La Cassazione penale, Sezione III, con la sentenza 15.02.2024, n. 6820, torna ancora una volta sul tema dell’effetto “non liberatorio” della delega dichiarativa.
Il principio è oramai consolidato e anche per tale ragione dovrebbe essere preso maggiormente in considerazione, onde evitare incriminazioni che poi non possono che inevitabilmente condurre a un’ipotesi di condanna anche in capo a coloro che, benché inconsapevoli dell’omissione, avendo fatto affidamento (come per prassi diffusa) sui profili dell’incarico a un professionista, sono chiamati a risponderne come contribuenti direttamente interessati dall’omissione.
Nessun rilievo in ordine alla mancanza dell’elemento soggettivo del reato può essere, quindi, utilizzato dal contribuente, chiamato in tal caso a rispondere del reato previsto ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 74/2000.
Nella vicenda oggetto dell’intervento giurisprudenziale in commento, il difensore dell’imputato risulta avere infruttuosamente proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza di condanna, deducendo la carenza dell’elemento soggettivo del reato, stante nel dolo specifico di evasione.