Diritto del lavoro e legislazione sociale
01 Ottobre 2024
L’art. 16 D.Lgs. 81/2008 prevede per il datore di lavoro la possibilità di delegare alcune attività in materia di salute e sicurezza a diversi soggetti. Analizziamo i casi di esclusione.
Il conferimento di una delega di funzioni da parte del datore di lavoro a un soggetto individuato non può rendere quest’ultimo datore di lavoro. Il soggetto che riceve la delega, accettandola, assume un ruolo di garanziache può comprendere anche ampi margini di azione, ma che non può ricomprendere gli obblighi non delegabiliche caratterizzano la figura del datore di lavoro.
Sul tema è interessante condividere i contenuti della sentenza n. 8476/2023, con cui la Cassazione Penale ha stabilito che “la delega di funzioni prevista dall’art.16 D.Lgs. 81/2008 presuppone un trasferimento di poteri e correlati obblighi dal datore di lavoro verso altre figure non qualificabili come tali e che non lo divengono per effetto della delega”. Si è infatti datori di lavoro quando ricorrono i presupposti previsti dall’art. 2, c.1, lett. b) D.Lgs. 81/2008.