Amministrazione e bilancio
03 Giugno 2024
Anche in ambito tributario, a seguito delle numerose divergenze giurisprudenziali, si perviene a una soluzione definitiva impartita dalla legge, al fine di escludere qualsiasi forma di discrezionalità applicativa.
Si è finalmente giunti a una sorta di stabilità anche in materia tributaria per ciò che concerne i termini di conservazione della documentazione contabile. Fino alla entrata in vigore della riforma dell’art. 8, c. 5 L. 212/2000 (c.d. Statuto del contribuente), era applicato il principio in base al quale, nel contesto della attività accertativa tributaria, l’obbligo di conservazione di atti e documenti contabili non potesse eccedere il termine decennale come indicato dall’art. 2220 c.c.
Infatti, la prescrizione contenuta nell’art. 22, c. 2 D.P.R. 600/1973, per cui le scritture contabili obbligatorie devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine decennale, poteva trovare applicazione solo quando l’accertamento avesse avuto inizio prima del decorso del decennio e si protraesse oltre tale periodo.
Attualmente, invece, il termine decennale non subisce alcun tipo di deroga per cui, oltre tale periodo, non può essere operata alcuna contestazione. A questa conclusione è stato possibile giungere solo dopo la riformulazione dell’art. 8 dello Statuto del contribuente.